Pagina a cura DI LUCIANO DE ANGELIS E CHRISTINA FERIOZZI
Tutti i professionisti italiani, e sono oltre due milioni, dovranno dotarsi, nelle prossime settimane, di una polizza di responsabilità civile per rendere indenni i propri clienti da eventuali errori colposi posti in essere nell’esercizio della professione. L’obbligo, stabilito dall’art. 5 della la bozza del dpr relativo alla riforma degli ordinamenti professionali (in vigore dal 14 agosto), riguarderà gli iscritti a ogni albo professionale (di area tecnica, economica, giuridica o medica) e interesserà oltre a tutti coloro che operano individualmente anche quelli che lo fanno attraverso le nuove società fra professionisti. Si tratta dell’attuazione dell’art. 3, punto 5, lett e) del dl n. 138/2011 convertito con legge 14/9/2011 n. 148, norma con la quale sono stati fi ssati i principi a cui dovranno uniformarsi tutte le professioni regolamentate. Accanto a diversi punti ancora da chiarire (per esempio i massimali che verranno richiesti ai professionisti, che sarebbe opportuno differenziare per settore di attività e forse anche per dimensioni dello studio), tuttavia il dpr fornisce qualche dettaglio in più rispetto alla legge 138/2011. Per esempio chiarisce (seppur con un po’ di confusione terminologica, utilizzando la dizione «convenzioni collettive») la possibilità per gli ordini di stipulare convenzioni a favore degli iscritti o polizze collettive (a oggi fatte proprie solo dai notai) a cui, in pratica i vari consigli nazionali potrebbero ricorrere chiedendo un premio attraverso un maggior contributo richiesto a ogni iscritto, ma con il vantaggio di garantire a tutti una copertura assicurativa. A tali accordi potrebbero ricorre anche sindacati di categoria o casse di previdenza. Si richiede, inoltre, che la tutela assicurativa debba ricomprendere anche la custodia di documenti (e qui non si intravedono particolari questioni), ma anche i «valori ricevuti dai clienti» (previsione questa che invece se confermata, come si dirà, genererà problemi di non poco conto). A seguito di tale obbligo i professionisti (e le società professionali), all’assunzione dell’incarico dovranno rendere noti al cliente (si ritiene inserendo il richiamo nel mandato professionale), gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale di copertura del danno. Tipologie di polizze e di rischi. La funzione della polizza risiede nella capacità di tenere indenni i clienti dai danni conseguenti a perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli stessi nell’esercizio dell’attività professionale, a fronte di violazione di doveri professionali, errori od omissioni commessi dal professionista nell’esercizio delle proprie funzioni. Da ricordare, che la polizza deve evidenziare sia l’attività concretamente svolta dall’assicurato, per la quale si contempla la copertura, sia i possibili danni provocati da colpa (lieve o grave) addebitabile al professionista, mentre in ogni caso restano esclusi da copertura tutti quei danni determinati da comportamenti dolosi. Questi ultimi, infatti non troveranno copertura alcuna, come pure, ricordiamo, che nessuna polizza r.c. potrà assicurare il rischio delle sanzioni direttamente inflitte in capo all’autore/assicurato. Per quanto riguarda la specifica della tipologia di polizza, si rileva quanto anche il dpr risulti laconico, prevedendo esclusivamente che l’assicurazione debba essere «idonea… per i danni derivanti dall’esercizio dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili, pertanto la definizione dei predetti elementi andrà valutata e dettagliata in sede contrattuale. Di seguito, in merito alle attività proprie dei dottori commercialisti ed esperti contabili esaminiamo le clausole che, nelle situazioni specifiche, potrebbero rendersi consigliabili nella stipula di nuove polizze o nell’adeguamento di quelle in essere. © Riproduzione riservata