Pagina a cura DI TANCREDI CERNE

Una fase che precede una decisione di un’impresa quotata in Borsa può costituire un’informazione privilegiata di cui i mercati fi nanziari devono poter disporre. Come a dire che ogni evento aziendale che possa determinare una decisione signifi – cativa per le sorti di un’azienda quotata deve essere tempestivamente comunicato dalla società ai mercati. Il chiarimento è arrivato dalla Corte di giustizia europea (causa C-19/11) dietro sollecitazione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) che aveva richiesto ai giudici del Lussemburgo di chiarire la nozione di «informazione avente un carattere preciso». E questo, nell’ambito della controversia tra un investitore privato di Daimler AG e la società automobilistica quotata a Francoforte, in merito al danno che il primo sostiene di aver subito a causa della pubblicazione tardiva di informazioni relative alle dimissioni anticipate del presidente del consiglio di amministrazione (Schrempp). Secondo quanto sostenuto dall’investitore, il 28 luglio 2005 il prezzo delle azioni Daimler sarebbe notevolmente aumentato in seguito alla pubblicazione della decisione del consiglio di sorveglianza della Daimler, adottata lo stesso giorno, secondo cui Schrempp avrebbe lasciato il suo incarico alla fi ne dell’anno e sarebbe stato sostituito da Zetsche. A quella data, l’investitore privato aveva già venduto le sue azioni Daimler con il conseguente mancato guadagno successivo alla comunicazione delle dimissioni del presidente di Daimler. Per questa ragione rivolto alla Corte Ue per capire se un’informazione precisa attinente alle dimissioni di Schrempp sarebbe potuta esistere prima della decisione del consiglio di sorveglianza del 28 luglio 2005. Infatti, il 17 maggio 2005 il signor Schrempp aveva già menzionato la sua intenzione di dimettersi da presidente del consiglio di sorveglianza; in seguito, anche altri membri del consiglio di sorveglianza e del cda ne erano stati informati. Secondo i giudici europei, «in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare una determinata circostanza o a produrre un certo evento possono costituire informazioni aventi un carattere preciso non solo la circostanza stessa o l’evento, ma anche le sue fasi intermedie che possono costituire un complesso di circostanze o un evento». Questa interpretazione non vale soltanto per le fasi che esistono già o che si sono già prodotte, ma anche per le fasi di cui si può ragionevolmente ritenere che esisteranno o che si verifi cheranno. Qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi della direttiva di garantire l’integrità dei mercati fi nanziari dell’Unione e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati. Infatti, «escludere che un’informazione relativa a una fase intermedia possa essere considerata un’informazione avente un carattere preciso vanifi cherebbe l’obbligo di renderla pubblica, anche qualora avesse un carattere del tutto specifi co e pur in presenza anche degli altri elementi costitutivi di un’informazione privilegiata», si legge nella sentenza della Corte Ue. «In una situazione del genere, alcuni detentori di questa informazione potrebbero trovarsi in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori e potrebbero trarne profitto a scapito di coloro che la ignorano». Per quanto riguarda la nozione di «un complesso di circostanze o un evento di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o che si verificherà», la Corte ha precisato che «essa riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verifi cheranno». Non è quindi necessario dimostrare un’elevata probabilità delle circostanze o degli eventi in questione. © Riproduzione riservata