Pagina a cura DI CINZIA DE STEFANIS
È sufficiente dimostrare l’inadempimento del tour operator agli impegni assunti nel pacchetto turistico per risarcire (ex art. 2059 del c.c.) il danno morale derivante dalla «vacanza rovinata». Intesa come lesione dell’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere o riposo. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza dell’11 maggio 2012, n. 7256. Il caso. Due coniugi avevano fatto causa alla srl organizzatrice del viaggio di nozze e al tour operator, chiedendo la condanna in solido dei danni subiti per servizi non goduti e per le somme spese durante il viaggio stesso, compreso anche il danno non patrimoniale da «vacanza rovinata». Il giudice di pace di Roma aveva condannato il tour operator al pagamento della somma di 738 euro, oltre alle spese processuali. Il tour operator condannato proponeva ricorso principale, mentre i due coniugi presentavano l’appello incidentale: questa volta il Tribunale di Roma, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, condannava in solido la srl organizzatrice e il tour operator al pagamento della somma di 697euro (oltre accessori). I giudici della Cassazione ritenendo suffi ciente la prova fornita dai due coniugi dell’inadempimento dell’operatore turistico, hanno accolto la richiesta di risarcimento sia del danno morale sia di quello patrimoniale. Le motivazioni. Il non poter godere della vacanza si confi gura come un danno strettamente legato all’inesatta o al mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita del pacchetto turistico, questo attribuisce al consumatore il potere di chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti contrattualmente obbligati: il venditore e l’organizzatore del viaggio. In pratica, il non poter godere della fi nalità di svago si caratterizza in un vizio funzionale determinante l’estinzione del rapporto obbligatorio, come confermato anche dalla sentenza della Cass. 24 luglio 2007, n.16315, laddove si afferma che «la fi nalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza non costituisce un motivo irrilevante, ma connota la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di riposo e di svago». Non è necessario, per il turista che abbia subito un disagio psicologico dall’annullamento del pacchetto turistico, provare anche tale suo stato d’animo interiore. Tale fondamento, non risiede tanto nella generale previsione dell’art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta «vacanza rovinata» e cioè nella rilevanza dell’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o di riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofi sico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale. La Cassazione, richiamandosi alla sentenza del 12 marzo 2002 n. 168 della Corte di giustizia (la quale si era pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 5 della Direttiva n. 90/314 n. 168) ha affermato che l’articolo 5 «deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso», mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso «danni diversi da quelli corporali», al di là dell’indennizzo delle sofferenze fi siche e che «tutti gli ordinamenti moderni riconoscono un’importanza sempre maggiore alle vacanze». I giudici inoltre, in una visione di insieme facendo riferimento anche al c.d. Codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79 entrato in vigore dal 21 giugno 2011, si veda altro articolo in pagina), anche se non applicabile nel caso in questione, sottolineano che questo prevede espressamente all’art. 47 il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, stabilisce che, qualora l’inadempimento «non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta». I giudici della Cassazione riconoscono la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, confi gurata come danno non patrimoniale, fondandosi sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92 comma 2 del Codice del consumo che riconosce al consumatore il diritto al risarcimento di «ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto ». © Riproduzione riservata