di Ingrid Dubourdieu  

 

Nuovi obblighi informativi e più poteri di controllo da parte dell’autorità di vigilanza, ma anche nuove possibilità riguardo alle politiche d’investimento ammissibili. Vanno in questa direzione le novità entrate in vigore da qualche settimana in Lussemburgo, in seguito alla una riforma della legge del 13 febbraio 2007 sui fondi d’investimento specializzati o FIS.

I FIS, destinati a un pubblico informato, ben inquadrato e definito dalla legge, sono stati introdotti per dotare il Lussemburgo di un veicolo d’investimento capace di competere con i fondi delle Isole Cayman.

Essi hanno conosciuto fino ad ora un grande successo, tanto che al 31 marzo 2012 potevano contarsi nel Granducato più di 1410 FIS.

Tale successo, favorito dall’esperienza e dalla competenza dei fornitori di servizi lussemburghesi e dall’affidabilità riconosciuta all’autorità di vigilanza locale (la CSSF), si è basato in particolare su di un regime legale caratterizzato da una marcata flessibilità in ambito di politiche d’investimento oltre che da un insieme di regole operazionali e di diversificazione degli investimenti alleggerite rispetto a quelle applicate agli altri tipi di fondi.

Fino all’entrata in vigore dell’ultima riforma, ad esempio, in molti casi un FIS poteva essere lanciato prima ancora di aver ricevuto approvazione ufficiale della CSSF.

In questo contesto i recenti cambiamenti hanno tuttavia introdotto un regime più rigoroso, instaurando nuove obbligazioni soprattutto in ambito di reporting all’autorità di vigilanza.

A livello d’iniziazione, la costituzione di un nuovo FIS è adesso subordinata all’autorizzazione della CSSF, la quale dovrà preventivamente approvare i documenti costitutivi del FIS; le nomina delle banche depositarie e delle altre entità o persone implicate nella sua gestione.

In particolare, sono previsti obblighi di disclosure più stringenti riguardo alle attività delegate a prestatori di servizi esterni, rispetto ai quali i dirigenti del fondo devono garantire una supervisione efficace nel migliore interesse degli investitori. Sarà inoltre a carico del FIS di dimostrare alla CSSF come i prestatori di servizi siano stati scelti con la dovuta attenzione nel rispetto dei requisiti di legge imposti per lo svolgimento di ciascuna funzione delegata. In questo quadro si ascrive inoltre l’obbligo, nel solco di quanto già richiesto per i fondi UCITS, di approvazione preventiva da parte della CSSF della società di gestione del fondo.

Altre novità riguardano l’obbligo per i FIS di implementare politiche e procedure interne documentabili relative al risk management, alla gestione dei conflitti d’interesse e alla accertamento dell’idoneità degli investitori secondo i requisiti imposti dalla legge. La descrizione di tali procedure e politiche interne dovrà infine essere fornita alla CSSF entro il 30 giugno, per i fondi già operativi, oppure durante la procedura di approvazione dei nuovi FIS.

In ultima analisi, con l’entrata in vigore della riforma, sono ora consentiti gli investimenti incrociati (i c.d. cross-investments) tra i comparti di uno stesso fondo ombrello.

Per quanto riforma non miri a recepire la direttiva AIFM, cui trasposizione a livello europeo è prevista entro luglio 2013, essa tuttavia ne anticipa alcune delle norme in ambito di gestione del rischio e conflitti d’interesse.

Ultimamente, la CSSF ha inoltre pubblicato un comunicato stampa che va ancora più lontano rispetto alle esigenze poste in senso stretto dalla nuova legge, richiedendo la messa in atto di una funzione della gestione del rischio indipendente dalla gestione del portafoglio. L’insieme di questi nuovi elementi è da considerare in un contesto di tendenza generale verso una regolamentazione del settore più rigorosa, al fine di ottenere una maggiore affidabilità dei prodotti e una migliore protezione degli investitori.