DI FABRIZIO VEDANA
Ci sarà tempo sino al 16 luglio per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività scudate. Lo stabilisce l’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto Salva Italia) così come modifi cato e integrato dal comma 16 dell’articolo 8 del decreto legge 16 del 2 marzo 2012 (cosiddetto decreto fi scale) approvato defi nitivamente ieri dal Senato con la sedicesima fi ducia del governo Monti (228 voti a favore, 29 i contrari, due gli astenuti). Dopo la fi rma del Capo dello Stato il provvedimento andrà in Gazzetta Uffi ciale e sarà legge. È la stessa relazione della Commissione Finanze della Camera che ha proposto di differire l’iniziale termine di versamento fi ssato al 16 febbraio a precisare che la modifi ca è fi nalizzata a differire al 16 luglio il termine di versamento dell’imposta di bollo speciale sulle attività scudate, da parte degli intermediari. Nessuna deroga o diverso termine è quindi previsto per quanto riguarda i versamenti da effettuare nel 2012. I contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fi scale potranno, tramite l’intermediario a ciò incaricato (Banca, Sim, Sgr o Società fi duciaria), quindi versare l’imposta di bollo speciale introdotta dall’articolo 19 del decreto Salva-Italia entro il 16 luglio prossimo. Qualora nel corso del 2011 (e prima del 6 dicembre 2011) fossero intervenuti prelevamenti o dismissioni, la relativa imposta di bollo straordinaria, sempre pari all’1%, andrà versata per il solo anno 2011. Non andranno, invece, considerate ai fi ni della nuova tassazione, speciale e/o straordinaria, i prelevamenti e le dismissioni intervenute prima del 2011. Agli intermediari l’emendamento attribuisce più potere al fi ne di assicurare l’effettivo versamento della nuova imposta che per l’anno 2011 risulta pari all’1 per cento del patrimonio che risultava ancora segretato alla data del 6 dicembre 2011. Il sopra citato articolo 5, modifi cando il comma 12 del vigente articolo 19 del dl 201/2011 (decreto Salva-Italia), prevede, infatti, che l’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Qualora, invece, il contribuente decidesse di mantenere la segretazione del rapporto scudato anche per gli anni successivi al 2011, il nuovo articolo 19, modifi cato dall’articolo 5 dell’Emendamento, prevede che venga preso in considerazione il mese dell’anno nel corso del quale è venuta meno la segretazione ovvero si applica il criterio del pro-rata temporis. Se il contribuente dovesse decidere, per esempio, di rinunciare nel mese di maggio 2012 alla segretazione del conto pagherà l’imposta soltanto per i primi cinque mesi del 2012 ovvero pagherà «soltanto» lo 0,5625% (nel 2012 l’imposta sarà pari all’1,35% del patrimonio scudato ed ancora segretato). Importanti anche le novità introdotte dall’Emendamento relativamente alle attività patrimoniali (per es. immobili) e fi – nanziarie (per es. conto corrente, polizze ecc.) detenute all’estero dai contribuenti italiani. Modifi cando e integrando l’articolo 19 del dl 201/2011 e l’articolo 4 del dl 167/1990 (decreto sul cosiddetto monitoraggio fi scale), si prevede un ulteriore caso di esonero dalla compilazione del modello RW della dichiarazione dei redditi (obbligo che ricade direttamente sul contribuente) per quelle attività, patrimoniali e fi nanziarie, che sono detenute all’estero ma affi date in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano (banche, sim, sgr o fi duciaria) e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento e a condizione che i fl ussi fi nanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario italiano. Tale esenzione va letta alla luce della risoluzione con la quale l’Agenzia delle entrate, l’8 marzo scorso, ha previsto la possibilità per le fi duciarie italiane di assumere incarichi di mera amministrazione (senza intestazione) di conti e rapporti detenuti all’estero per conto di contribuenti italiani. © Riproduzione riservata