di Valerio Stroppa 

 

Pagamenti in contanti degli stranieri ammessi anche oltre i 1.000 euro, ma non oltre i 15 mila. E per i venditori, alla già articolata procedura prevista dal dl n. 16/2012, si aggiunge anche l’obbligo di comunicare al Fisco il numero di conto che si intende utilizzare per depositare il denaro incassato oltre soglia, nonché le relative operazioni. È quanto ha previsto un emendamento al decreto sulle semplificazioni tributarie approvato alla camera, che ha reso ancor più onerosa per gli operatori commerciali la possibilità di deroga al limite ordinario dei 999,99 euro per le transazioni in contanti. Tanto che il servizio studi di Montecitorio, commentando il nuovo istituto, ha rilevato come il vero obiettivo «pare essere la rimozione di un ostacolo agli scambi commerciali, piuttosto che la semplificazione suggerita dalla rubrica dell’articolo» (si veda ItaliaOggi dell’11 aprile 2012).

La disposizione originaria. L’articolo 3, commi 1 e 2 del dl n. 16/2012 (in vigore dal 2 marzo scorso), ha previsto una deroga in favore dei cittadini extraeuropei in materia di limitazione dell’uso del contante. Il divieto delle transazioni cash oltre i 1.000 euro non opera per gli acquisti di beni o servizi effettuati presso commercianti al minuto o attività connesse al turismo. Un’agevolazione per negozi e agenzie di viaggio, quindi, ma forse solo in apparenza. Per accedere alla possibilità degli incassi oltre soglia, infatti, l’operatore economico deve in primo luogo verificare i requisiti anagrafici del cliente. Quest’ultimo deve essere una persona fisica di cittadinanza diversa da quella di uno stato Ue (o See) e risiedere fuori dall’Italia. All’atto dell’acquisto, il commerciante deve convincere l’acquirente (russo, cinese, americano, arabo o quant’altro) a farsi fotocopiare il passaporto, nonché ottenere un’autocertificazione che attesti i predetti requisiti anagrafici. Inoltre, nel primo giorno feriale successivo all’effettuazione dell’operazione, il cedente/prestatore deve versare il contante incassato in un conto corrente a lui intestato, consegnando allo sportello bancario o postale la fotocopia del documento di identità del cessionario/committente.

L’attuazione. Come requisito preliminare per poter accedere al regime di deroga, il comma 2 ha però previsto che il commerciante al minuto o l’agente di viaggio dovesse comunicare preventivamente all’amministrazione finanziaria la volontà di optare per tale possibilità. Regole e termini sono state demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Che puntualmente, il 23 marzo 2012, ha approvato il modello per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, nonché le relative istruzioni. Il formulario deve essere inviato in via telematica prima di effettuare le operazioni oltre soglia. Per quelle compiute tra il 2 marzo e il 10 aprile 2012, tuttavia, l’invio era possibile ex post, entro la deadline del 10 aprile.

Le modifiche. Con un emendamento del relatore, durante l’esame alla camera del dl n. 16/2012 i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono stati ritoccati, fissando in 15 mila euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili. Con l’introduzione di una soglia massima è stata così colmata una lacuna che pareva in contrasto con le finalità antiriciclaggio del limite all’uso del contante. Inoltre, è stato previsto che nella comunicazione da inviare al Fisco dovrà essere indicato il conto nel quale versare le somme incassate. Infine, con l’introduzione del comma 1-bis, viene disposto che gli esercenti debbano comunicare all’Agenzia le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro regolate in contanti.