Pagina a cura di Christina Feriozzi  

 

Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro, mentre il passaggio di denaro oltresoglia fra coniugi è ammissibile solo se in regime di comunione legale. La limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore è nel mirino del piano di azione della Gdf, diffuso a mezzo della megacircolare n. 83607/2012.

 

Le operazioni in violazione. Sono tutti i movimenti ultrasoglia a dover essere indagati, prescindendo dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi, come si legge nella circolare, di un «illecito oggettivo» per il cui accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori. Gli unici elementi che devono essere riscontrati consistono nella riferibilità a dei valori per loro natura anonimi (denaro, libretti e titoli al portatore) e che il trasferimento degli stessi avvenga fra soggetti diversi costituenti distinti centri di interesse. Si pensi, ad esempio, al conferimento di capitale fra il socio e la società o tra la società controllata e la sua controllante o fra società appartenenti allo stesso gruppo. Viceversa, non costituirebbe violazione il passaggio di valori oltresoglia (ad es. certificato di deposito al portatore) fra due coniugi in regime di comunione legale in quanto il titolo va considerato di proprietà della comunione familiare di cui entrambi i coniugi hanno la gestione. In tema, poi, di trasferimenti mediante money transfer, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 148/2011, la circolare puntualizza l’applicabilità, a far data dallo scorso 17/9/11, del generale principio di divieto del 1° comma dell’art. 49 di effettuare trasferimenti di contante fra soggetti diversi per importi oltresoglia. Ricordando, quindi che la norma consente detti trasferimenti solo per il tramite di banche, Poste italiane, o istituti di moneta elettronica, è esclusa la possibilità per i citati money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti, denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, incorrendo in caso di infrazione, nella violazione di cui all’art. 58, comma 1 del dlgs 231. Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi eccedenti i mille euro in quanto non si tratta di mezzi di pagamento ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca.

 

La frazionabilità dei trasferimenti. In riferimento alla configurabilità di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma di ammontare complessivamente superiore, le istruzioni della Gdf richiamano appieno quanto esposto dal Mef con circolare n. 65633 del 12/6/08. Non rientrano, ad esempio, nel divieto, perché tra loro non cumulabili, i pagamenti presso distinte casse di diversi settori merceologici nell’ambito di magazzini cash and carry. Quando, poi, il frazionamento è connaturato all’operazione (contratto di somministrazione) oppure è conseguenza di un preventivo accordo negoziale (pagamento rateale), la suddivisione in più tranches dei pagamenti, anche se riferiti alla medesima operazione non viene considerato inammissibile. Di contro, si ritiene operazione cumulabile e quindi sanzionabile, anche se attuata oltre i sette giorni, la distribuzione in contanti in più rate ciascuna sottosoglia, di un dividendo societario. Anche il pagamento di uno stipendio al dipendente, distinto in due acconti in contanti nello stesso mese rappresenterebbe operazione frazionata sanzionabile, anche se ciascuna erogazione fosse al di sotto della soglia.

 

La comunicazione delle infrazioni. L’obbligo, per i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio, di comunicare le infrazioni relative ai movimenti di contanti e titoli al portatore (art. 51, dlgs 231/07) comporta che intermediari, professionisti e operatori non finanziari, debbano attivarsi nel trasmettere al Mef le violazioni agli artt. 49 e 50 del dlgs 231/07, di cui abbiano notizia, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Sul tema, tuttavia, si ricorda che per effetto del decreto legge sulle semplificazioni del 24/2/12, la medesima comunicazione va trasmessa anche alla Guardia di Finanza che, ove ne ravvisi l’utilizzabilità ai fini di attività di accertamento fiscale, a sua volta ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Sul punto, la circolare in discorso sembra non chiarire esplicitamente se tale obbligo di comunicazione alla Gdf resti a carico del solo Ministero che riceva in prima istanza la notizia o se la stessa debba essere inoltrata direttamente da parte dei professionisti e operatori finanziari al Corpo. Tuttavia, dall’interpretazione letterale delle istruzioni in commento si lascia propendere per la prima soluzione, difatti, in essa si precisa che la predetta comunicazione va inoltrata al «Dicastero» ai fini dell’eventuale contestazione della violazione.

© Riproduzione riservata