Pagine a cura di Mari Pada  

 

Clausole vessatorie con doppio sbarramento. All’odierna tutela in sede civile, cioè quella che permette di rendere note e postille invalide se a sfavore del consumatore, si affianca l’azione di annullamento (con sanzione) amministrativo. Una nuova inibitoria ad appannaggio dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) che potrà cancellare la clausola inserita e su richiesta delle associazioni o direttamente d’ufficio semplicemente se ne ha avuto notizia. La novità è stata inserita nel decreto liberalizzazioni n. 1 del 2012 emanato a gennaio ed è rimasta in bilico fino alla recente conversione in legge (legge n. 27/2012), che ne ha sancito l’introduzione nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

 

Inibitoria d’ufficio e senza il veto delle associazioni. Per dichiarare una clausola vessatoria e annullarla la prima versione della norma proposta nel dl prevedeva l’accordo unanime di tutte le associazioni, dando un sostanziale potere di veto e depotenziando l’efficacia dell’inibitoria. L’articolo 5 della legge approvata, che aggiunge un articolo all’attuale codice del consumo, fuga ogni dubbio e dispone che l’Agcm, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. La consultazione avverrà in modalità on-line su un’apposita sezione del sito internet dell’Autorità dedicata all’attività istituzionale.

L’azione inibitoria, prevista oggi su richiesta delle associazioni con l’ausilio della magistratura ordinaria, viene spostata davanti all’antitrust. Si potrà dunque chiamare in causa il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere all’antitrust che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.

L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza. E l’impresa potrà ricorrere contro la decisione direttamente al Tar. Secondo la circolare del 9 aprile emanata dall’Assonime, l’Autorità non può irrogare sanzioni al professionista che abbia fatto uso di clausole vessatorie, né imporgli di rimuovere le clausole vessatorie dai propri contratti.

In primo luogo bisogna chiarire allora quali sono le associazioni a cui la legge fa riferimento. A differenza di quanto regolato nella legge che ha istituito l’Antitrust (legge 287/1990), in cui si parla esplicitamente di «associazioni rappresentative dei consumatori», qui l’inserimento delle «associazioni di categoria» farebbe pensare a quelle che compongono il Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu) e lo stesso Consiglio («loro unioni»), ma non è chiaro se siano incluse (e quali siano nel caso) quelle dei professionisti e delle imprese, che andranno dunque esplicitate.

Altra rilevante novità è che l’Authority può attivarsi non solo su denuncia delle associazioni, ma anche d’ufficio, venendo a conoscenza in altro modo della notizia. In questo caso apre un’istruttoria, le cui modalità dovranno essere definite con un regolamento.

Seguendo quanto già stabilito nel codice del consumo ed espressamente dichiarato dal dl liberalizzazioni, l’Autorità può in ogni momento dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili, disporre ispezioni per controllare i documenti aziendali ed eventualmente prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, effettuare perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti.

Chi si rifiuta di collaborare sarà costretto a versare sanzioni da 2 mila a 20 mila euro. Chi invece vuole farla franca fornendo documentazione non veritiera rischia multe di 40 mila euro. Come già accade in materia di pubblicità ingannevole, l’importo delle sanzioni non è poi così elevato se si pensa che si vanno a coinvolgere migliaia di clienti e a rientrare ampiamente della multa. Casi frequenti le compagnie telefoniche e gli «asterischi» presenti nei contratti.

Se la o le clausole sono dichiarate come vessatorie, oltre a essere eliminate, si dovrà pubblicizzare l’accaduto sul sito dell’Autorità, su quello dell’operatore che adotta la clausola e mediante «ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore». Si tratta di forme di pubblicazione cumulative. Nel caso, per esempio, di banche e assicurazioni che predispongono modelli da utilizzare su tutto il territorio nazionale, si arriva fino alla pubblicazione sui giornali a grande tiratura. Anche in questo caso, chi non si adegua pagherà multe fino a 50 mila euro.

La pubblicizzazione oggi è già prevista, ma può essere disposta solo dal giudice.

 

Azienda al sicuro con l’interpello preventivo. In attesa del regolamento dell’Agcm. Le imprese, in via cautelativa, hanno la possibilità di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori, secondo modalità che andranno stabilite dall’Agcm con apposito regolamento di cui non si conoscono ancora i tempi.

L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino «gravemente inesatte, incomplete o non veritiere», il che fa ritenere che si tratti di un termine ordinatorio e non perentorio. Le clausole che passano indenni lo sbarramento preventivo non potranno essere impugnate successivamente davanti all’Antitrust. Resta invece possibile impugnare le clausole dinanzi al giudice ordinario.

 

Impugnazione davanti al giudice. Se la nuova legge apre una via amministrativa all’impugnazione delle clausole vessatorie, come d’altronde accade per le materie gestite dall’Antitrust (pubblicità ingannevole, concentrazioni e patti di non concorrenza, pratiche commerciali scorrette ecc.), mantiene salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla responsabilità del professionista scorretto e sul risarcimento del danno (si veda tabella).

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