DI ANTONIO CICCIA
Le violazioni antiriciclaggio sono contestate ai sensi della legge 689/1981 (articolo 60 del dlgs 231/2007).La legge 689/1981 contiene le disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione di sanzioni amministrative. Vediamo le singole fasi. Si comincia con l’accertamento (articolo 14 della legge 689/1981). Ai sensi della citata disposizione gli estremi della violazione debbono essere notifi cati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento. In sostanza, entro 90 giorni, deve arrivare al trasgressore e al responsabile in solido (vedasi l’articolo 59 del dlgs 231/2007) un verbale di accertamento, nel quale si descrive la condotta addebitata, si indica la norma violata e si danno informazioni sul proseguimento del procedimento e cioè si informa della possibilità (se esistente) di chiudere la pratica pagando in misura ridotta e di svolgere attività a propria difesa. Per la forma della notifi cazione, dice la legge 689/1981, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e quindi si applicano le regole della notifi cazione previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali in materia di notifi cazione a mezzo posta. A tale proposito la legge abilita alle notifi cazioni non solo gli uffi ciali giudiziari, ma anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. L’amministrazione deve essere molto precisa nella effettuazione di questi passaggi procedurali (rispetto dei termini, esatta osservanza delle modalità di notifi cazione). La ragione di tale speciale attenzione deriva dal fatto che un’eventuale mancanza nella notifi cazione comporta l’impossibilità di esigere la sanzione. Il medesimo articolo 14 della legge 689/1981 prescrive che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifi cazione nel termine prescritto. In sostanza sarà suffi ciente proporre un ricorso e far presente la tardività della notifi cazione, magari perché la notifi cazione è stata effettuata all’indirizzo sbagliato, per paralizzare la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Non a caso la circolare del Mef n. 2 del 16 gennaio 2012 sottolinea la necessità (per l’amministrazione) di non incorrere nella decadenza disposta dall’articolo 14 della legge 689/1981 e distingue due ipotesi. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini) e il soggetto segnalante (banche, poste, notai e altri professionisti ecc.) abbia riportato tutti i dati a n a g r a f i c i della persona fisica e/o giuridica in modo corretto e prodotto copia del titolo irregolare, il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa. Solo in un secondo caso, e cioè quando, i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al soggetto segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza (cioè di 90 giorni). La circolare fa l’esempio degli assegni senza clausola, per i quali si possono chiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. Conseguentemente, i termini si riaprono dal momento della ricezione di questi dati. La regola generale è (in questo secondo caso) della motivazione puntuale della eventuale necessità di più tempo per una istruttoria complessa. Così sul punto la circolare: quando l’istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l’accertamento definitivo dell’ipotesi di violazione, come nel caso, per esempio di scritture contabili inviate dall’Agenzia delle entrate. la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell’amministrazione (che, a sua volta, può coincidere con il protocollo di arrivo delle ultime notizie utili al completamento dell’istruttoria) e quella di avvenuta notifica alla parte. La costante giurisprudenza in materia di decadenza indica che il tempo necessario per un’istruttoria che superi i 90 giorni deve essere, comunque, documentato e dimostrato dall’amministrazione che effettua la contestazione. Così la Cassazione: il dies a quo del termine previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (sez. II, sentenza n. 3043 del 6 febbraio 2009). © Riproduzione riservata