di Carlo Giuro
In un momento di crisi economica e finanziaria che riduce i risparmi degli italiani, anche il salvadanaio previdenziale può fungere da cuscinetto di liquidità in caso di bisogno, senza dover ricorrere a forme di indebitamento. Fondi pensione e pip prevedono infatti la possibilità, al ricorrere di casistiche specificamente individuate dalla normativa, di ricorrere alle anticipazioni sulla posizione individuale accumulata. Sul punto è recentemente intervenuta anche la Covip con una risposta a quesito. Ma quando è possibile accedervi? In base alla normativa entrata in vigore nel 2007 l’iscritto può chiedere anticipazioni: 1. in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, in misura non superiore al 75% della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli; 2. decorsi otto anni di iscrizione, in misura non superiore al 75% della posizione per acquisto della prima casa per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa; 3. sempre decorsi otto anni di iscrizione in misura non superiore al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze dell’iscritto. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del tfr, maggiorati delle plusvalenze realizzate, effettuati a decorrere dal momento dell’iscrizione. Per quel che riguarda le anticipazioni per acquisto prima casa, risulta indifferente che l’immobile venga, a seguito dell’acquisto, intestato all’iscritto ovvero al figlio. L’anticipazione può essere erogata solo ove, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Quanto agli ulteriori soggetti intestatari del bene acquistato la Covip ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l’acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l’immobile in tal caso rientra per legge nel patrimonio dell’iscritto. (riproduzione riservata)