ANTONIO CICCIA

Conciliazione delle liti: una strada obbligata. Anche quando è facoltativa, non partecipare può costare caro: il giudice può valutare negativamente l’assenza. Ma soprattutto quando è obbligatoria (controversie in materia di proprietà, successioni, contratti bancari, responsabilità medica e da marzo 2012 anche per liti condominiali e sinistri stradali) l’assenza porta conseguenze negative sul portafoglio: scatta una sanzione pari al contributo unifi cato dovuto per la causa. E la sanzione non aspetta la sentenza, anzi arriva subito a inizio causa. La legge 148/2011 e il decreto legge 212/2011 completano il quadro delle sanzioni a supporto dell’effettivo decollo del procedimento di mediazione (dlgs 28/2010), anche se gli avvocati propongono le loro critiche a un modello di conciliazione coartata e sulla legittimità della mediazione all’italiana si è sempre in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale. A questo risultato si è arrivati per più strade. La prima ha per oggetto sanzioni a carico di chi non partecipa al procedimento di mediazione senza un giustifi cato motivo. Questo signifi ca, innanzi tutto, che nelle materie in cui la legge richiede che si debba passare necessariamente dal tramite della mediazione, non si è completamente liberi di scegliere se aderire alla conciliazione. Lo si potrà fare solo in caso si sia in possesso di un giustifi cato motivo. A meno che non si abbiano problemi a pagare la sanzione. La legge 148/2011 ha integrato l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28/2010, aggiungendo la regola per cui il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustifi cato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unifi cato dovuto per il giudizio. In sostanza se il giudice ritiene che la parte abbia snobbato la mediazione, allora, rischia una sanzione pecuniaria tanti più salata, quanto più elevato è il valore della causa. Il quadro delle sanzioni a carico di chi non partecipa al procedimento di mediazione disciplinato dal dlgs n. 28/2010, è decisamente pesante. L’articolo 8 del decreto 28, in effetti, consentiva già al giudice di valutare come argomento di prova nel successivo giudizio «la mancata partecipazione senza giustifi cato motivo al procedimento di mediazione». Valutare come argomento di prova, in pratica, signifi ca che l’assenza può essere utilizzata come elemento a sfavore dell’assente e quale elemento che contribuisce a ritenere provati i fatti contro l’assente medesimo (non è certo un riconoscimento di avere torto, ma ci somiglia sul piano degli effetti). La regola esposta dell’articolo 116 vale per tutte le ipotesi di mediazione. La legge di stabilità (n. 148/2011) ora aggiunge, per i casi di conciliazione obbligatoria, un altro carico: prevede la condanna della parte al «versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unifi cato dovuto per il giudizio». Questa disposizione trova applicazione con riferimento ai tre tipi di mediazione considerati dall’articolo 5 del dlgs n. 28/2010 e, dunque, alle ipotesi di mediazione: obbligatoria; su invito del giudice; prevista da clausole contenute in contratti, statuti o atti costitutivi. La mediazione obbligatoria riguarda le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affi tto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi nanziari. La sanzione si applica alla parte che, invitata al procedimento, non vi partecipi senza giustifi cato motivo e che, successivamente, si costituisca, come attore o come convenuto in giudizio. Un giustifi cato motivo potrebbe essere rappresentato ad esempio dalla sede scelta da chi comincia la mediazione: in questo procedimento non sono state inserite regole di competenza territoriale e a ben ragione potrebbe ritenersi giustifi cato a non partecipare alla mediazione ad esempio un lampedusano chiamato a una mediazione a Bergamo, magari per una vicenda di poche centinaia di euro. Sul punto non sono mancate le critiche dell’avvocatura. Secondo il Cnf si introduce un ulteriore meccanismo di coercizione alla partecipazione al procedimento di mediazione introdotto nel 2010. La legittimità costituzionale dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, secondo gli avvocati, passa invece attraverso l’assoluta libertà di scelta degli stessi. La previsione di meccanismi di coazione indiretta quali la valutazione del contegno extraprocessuale della parte in sede di decisione della causa, le condanne conseguenti alla mancata accettazione della proposta del difensore e, da ultimo, alla mancata partecipazione al procedimento costituiscono, invece, elementi che rendono più diffi coltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24 della Costituzione