Lo studente danneggiato va risarcito anche in termini di probabilità. La terza sezione civile della corte di cassazione ha riformato una sentenza della corte di appello nella parte in cui non riteneva esistente il danno per perdita di capacità lavorativa specifica perché il soggetto, minore d’età, era ancora in corso di studi. La decisione (pubblicata il 30 novembre scorso con il n. 25571) dimostra la sensibilità dei giudici di piazza Cavour nell’intendere la scuola come un momento indispensabile nel percorso formativo del lavoratore. La parte, della vita di una persona, come quella dello studente, che è dedicata ed impegnata nell’acquisizione delle competenze e delle capacità professionali, va resa oggetto del diritto ed è meritevole di tutela anche con particolare riferimento alle probabili e future attività lavorative che quella preparazione consente.
Il fatto portato all’esame dei giudici nasce da un incidente stradale, tuttavia le norme espressamente richiamate in sentenza, in particolare gli articoli 2043 e 1226 del codice civile, hanno un ampio spettro applicativo tale da comprendere anche eventi dannosi realizzati all’interno delle sedi scolastiche. Dando per acclarata la responsabilità del fatto, quel che assume interesse nel caso è la valutazione del danno ed i fattori che rilevano. Il principio che emerge in tal senso è che in relazione ad «un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o che si stanno portando a termine». Su questo fondamento la Cassazione ha censurato il giudice di appello che aveva emesso la decisione riduttiva assegnando preminente rilievo all’assenza di attività lavorativa; invero, va dato valore al fatto che il danneggiato fosse impegnato negli studi e li avesse, successivamente, proseguiti in sede, nel frattempo, universitaria. Così facendo era stato escluso di considerare se, alla luce, degli accertamenti che si sarebbero potuti compiere sul caso specifico (ossia, la tipologia della menomazione in relazione alla particolarità del titolo di studio da conseguire ed al suo congruo sbocco professionale), si sarebbe potuta presumere una riduzione della capacità di guadagno in termini di certezza o di elevata probabilità. La Cassazione, diversamente ragionando, ha assunto che nella fattispecie lo studente aveva subito una forte menomazione agli arti superiori che, su base prognostica, ha pregiudicato certamente la futura attività di chimico e tecnico farmaceutico nei cui studi il soggetto si era destinato.