Entro dicembre la dichiarazione sui contributi non dedotti 
 Pagina a cura di Carla De Lellis  

Chi non avuto modo di dedurre i contributi dalla dichiarazione dei redditi, può ancora porvi rimedio per scontare la tassazione piena della futura pensione di scorta. Scade a fine anno, infatti, il termine per dichiarare al proprio fondo pensione l’eventuale importo di contributi pagati nel corso dell’anno 2010, ma non dedotti fiscalmente con la dichiarazione dei redditi di quest’anno (730 o Unico), atto necessario affinché il fondo pensione possa, all’atto di erogazione delle prestazioni, escludere dalle tasse la quota di prestazione corrispondente all’importo dei contributi non dedotti fiscalmente.

 

Il fisco aiuta la previdenza integrativa. Una delle caratteristiche della previdenza integrativa (l’ultima riforma è entrata in vigore il 2007) è la previsione di un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati che per le prestazioni erogate dai fondi pensione. Il regime di favore si applica dal 1° gennaio 2007, ossia sui contributi pagati da tale data e, di conseguenza, per le prestazioni afferenti agli stessi contributi.

 

Lo sconto fiscale sui contributi. Per quanto riguarda i contributi (le somme versate periodicamente al fondo pensione per costruire la rendita/pensione di scorta al netto del tfr), le vecchie regole rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2006, sancivano a favore di tutti i contribuenti (dipendenti, soci cooperative, agricoli, imprenditori, autonomi ecc.) il diritto alla deduzione dal reddito complessivo fino a un limite da individuarsi nel valore minore tra i seguenti importi: a) il 12% del reddito complessivo e b) euro 5.164,57 (10 milioni di vecchie lire). Prevedeva, inoltre, che se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione poteva competere su di un importo complessivo non superiore al doppio della quota di tfr destinata alle forme pensionistiche collettive e comunque nel rispetto dei predetti limiti (12% del reddito complessivo o euro 5.164,57).

La nuova disciplina, invece, risulta più semplice e, soprattutto, più conveniente ai contribuenti.

La prima novità è rappresentata dall’eliminazione del doppio vincolo per la deduzione massima (cioè il 12% del reddito, cosicché i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ne deriva il diretto beneficio a favore dei titolari di reddito inferiore a 43.038 euro che, nella passata disciplina, rappresentava il limite di reddito fino al quale i contributi potevano essere dedotti sempre in una misura inferiore a euro 5.164,57 (rappresentata dal 12% del reddito complessivo); e rappresentava anche il limite di reddito oltre il quale i contributi, anche se versati per un importo maggiore, potevano essere dedotti sempre e comunque fino a quel massimo di 5.164,57 euro (il 12% di 43.038 è proprio 5.164,57). Con l’eliminazione del vincolo percentuale, dunque, anche chi consegue redditi inferiori a 43.038,00 euro (per esempio un reddito pari a 25 mila euro) ha la possibilità di dedurre i contributi fino a 5.164,57 euro (nell’esempio precedente, con le vecchie regole si poteva dedurre un importo massimo di contributi di 3 mila euro, pari al 12% di 25 mila euro). Ciò diventa tanto più significativo se si considera che, come nella passata disciplina, il limite di deducibilità tiene conto di un unico plafond costituito dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari (per esempio nel caso di fissazione autonoma da parte del lavoratore della contribuzione) sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro a fondi di previdenza (articolo 105, comma 1, del Tuir), con eccezione del tfr.

La nuova disciplina conserva dal passato la possibilità di fruire della deduzione fiscale anche in relazione ai contributi versati nell’interesse di persone a carico (articolo 12 del Tuir), purché le stesse si trovino in tale situazione (di carico fiscale). La deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale le persone sono a carico e per l’ammontare di contributi non dedotto dalle stesse persone, fermo restando il limite di euro 5.164,57.

 

L’appuntamento di fine anno. Per la quota di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, compresa la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, il lavoratore-contribuente deve darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stato fatti i versamenti. Se cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va fatta alla data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione a carico del fondo pensione. Perché serve questa comunicazione?

Perché a essa è legato un particolare beneficio a favore del lavoratore. Infatti, la comunicazione concerne l’importo di contributi non dedotto nella dichiarazione dei redditi e, proprio perché non dedotti dalla dichiarazione dei redditi, la relativa quota di prestazioni va esclusa dalla tassazione: la comunicazione, dunque, serve a mettere il fondo pensione nelle condizioni di applicare l’esclusione fiscale. Si tratta di un’analoga comunicazione che già andava fatta in base al vecchio regime fiscale entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo. L’appuntamento di fine mese (un facsimile del modello è nella tabella in pagina) concerne i contributi che sono stati versati nell’anno 2010 e che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi proprio relativa all’anno 2010 (Unico o 730).

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