Calcoli complicati per determinare la data esatta di decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto del personale femminile che dipende da amministrazioni pubbliche, quindi anche delle donne della scuola, dirigenti, docenti e personale Ata, ovvero ausiliari, tecnici e amministrativi.
Tra finestre che si aprono l’anno scolastico successivo al 31 dicembre entro cui maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia ed equiparazione del requisito anagrafico a quello degli uomini, 65 anni con almeno vent’anni di contribuzione; tra regime transitorio per le donne che hanno compiuto sessant’anni entro il 31 dicembre 2009 e sessantuno entro il 31 dicembre 2010 e 2011 e che a quelle date potevano accedere alla pensione e il nuovo sistema di innalzamento dell’età pensionabile stabilito dalla legge di stabilità per il 2012, districarsi non sarà facile. Le dipendenti della scuola che entro il 31 dicembre 2009 avevano compiuto sessant’anni di età o sessantuno entro il 31 dicembre 2010 e almeno venti di contribuzione, se sono ancora in servizio, possono restare fino a tutto il 31 agosto 2014 e conseguire la pensione dal 1° settembre successivo, senza sottostare ad alcun rinvio della finestra di uscita, anche se decidono di andare via prima. Lo stesso vale per quelle che tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre prossimo hanno maturato o stanno per maturare il requisito anagrafico di sessantuno anni e che possono lasciare all’inizio di uno qualunque dei prossimi anni scolastici fino al 1° settembre 2015. Per tutte costoro, infatti, vale il principio della conservazione del diritto acquisito, stabilito in sede di modifica della legge Dini sulla riforma delle pensioni (art. 2, 21° comma, ult. periodo della l. n. 335/1995) e ribadito dall’art. 1, 21° comma, del decreto legge n. 138/2011, che fa salva la disciplina vigente prima della sua entrata in vigore a favore dei soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. A rigore gli stessi requisiti anagrafici di 60 e 61 anni dovrebbero continuare a valere, nonostante la disciplina del progressivo innalzamento dell’età pensionabile, inasprita dalla legge di stabilità n. 183/2011, art. 5, in relazione agli incrementi della speranza di vita. E tuttavia anche se i requisiti anagrafici dovessero essere aggiornati, l’innalzamento a partire dal 1° gennaio 2013 dell’età pensionabile, che in prima battuta non potrà essere superiore a tre mesi, non influirà significativamente su tale personale. Il quale, se nel frattempo matura i 40 anni di età contributiva, potrà essere collocato a riposo dall’amministrazione scolastica, anche prima del raggiungimento dei 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2012 il personale femminile della scuola nato negli anni a partire dal 1951 potrà andare in pensione di vecchiaia, se non matura prima il requisito dell’anzianità di servizio di quarant’anni, solo dopo il compimento dei 65 anni di età, quindi a partire dal 2017. Compiendoli entro il 31 dicembre 2016, infatti, la cessazione dal servizio è differita al 31 agosto 2017 e il conseguimento del trattamento pensionistico al giorno dopo, 1° settembre, inizio dell’anno scolastico 2017/2018. Anche per le neo assunte dal 1° gennaio 1996, le quali accedono alla pensione con il sistema contributivo allo stesso modo di quelle che, assunte prima, vi hanno successivamente aderito, il requisito dell’età anagrafica è elevata a 65 anni dal 1° gennaio 2012, fermi restando gli altri requisiti di anzianità e di valore della pensione risultante. Con l’eccezione di chi alla data del 31 dicembre 2007 aveva già maturato i requisiti dell’epoca (57 anni di età, 5 anni di contribuzione, ecc.). In via sperimentale, infine, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contribuzione e 57 d’età possono accedere al pensionamento di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo.