Coloro che maturano per la prima volta il diritto per andare in pensione di vecchiaia dal 2026 dovranno avere almeno 67 anni di età. Tenuto conto del regime delle decorrenze il personale della scuola deve compiere i 67 anni entro il 31 dicembre 2025, si tratta quindi dei cinquantenni di oggi, quelli nati nel 1958. È quanto prevede l’art 5 della legge di stabilità 2012 nel testo risultante dal maxiemendamento presentato dal ministro dell’economia, Giulio Tremonti, che sabato scorso, 12 novembre, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato.
La novità, che coinvolge anche il personale della scuola, riguarda esclusivamente le pensioni di vecchiaia, quelle che si conseguono nel regime retributivo e misto al raggiungimento dell’età anagrafica, ora 65 anni, con almeno vent’anni di anzianità contributiva o di servizio. Non devono perciò preoccuparsi (almeno per ora) coloro che maturano quarant’anni di anzianità contributiva: una volta che l’abbiano raggiunta possono lasciare il lavoro, a legislazione vigente, a prescindere dalla loro età anagrafica. Chi non potrà vantare quarant’anni di contributi e ne avrà almeno venti dovrà sottostare da qui al 2026, e anche oltre, al progressivo innalzamento dell’età anagrafica per andare in pensione, innalzamento già previsto con cadenza triennale dalla manovra finanziaria dell’anno scorso a partire dal 1° gennaio 2013, decreto legge n. 78/2010. Il quale ha stabilito che il requisito dell’anzianità anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia sia aggiornato in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita: di tanto aumenterà l’aspettativa di vita dei sessantacinquenni, di altrettanto aumenterà il requisito anagrafico per andare in pensione. E nel 2026 tale innalzamento dovrà essere fino ad «almeno» 67 anni, stabilisce ora la legge di stabilità: potrà anche essere superiore, se l’aspettativa di vita dei sessantacinquenni sarà nel frattempo aumentata di più di 2 anni, ma non potrà essere inferiore, anche se l’aspettativa di vita sarà aumentata meno o anche se sarà addirittura diminuita. L’incremento di almeno due anni del requisito anagrafico dovrà essere accertato entro il 31 dicembre 2023. Qualora non lo fosse, si provvederà lo stesso a stabilirlo con decorrenza dal 2026. La legge di stabilità non ha modificato il regime delle decorrenze, le famose finestre, che per la scuola sono una: il 1° settembre, se si tratta di personale della scuola, o il 1° novembre, se si tratta di personale dell’università. I requisiti anagrafici si devono maturare il 31 dicembre dell’anno scolastici precedente a quello di decorrenza della pensione, così come ha previsto la manovra finanziaria del settembre scorso (art. 1 d.l. 138/2011). L’innalzamento del requisito dell’anzianità anagrafica viene deciso con provvedimento direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle comunicazioni dei che l’Istat deve rendere annualmente disponibili a partire dal 31 dicembre di quest’anno sulla variazione intervenuta nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Resta, infine, ferma la disciplina dei requisiti anagrafici per coloro ai quali la pensione sarà liquidata con il sistema contributivo: per essi la variazione dell’aspettativa di vita continuerà a comportare il riallineamento dei coefficienti di trasformazione, senza la clausola di salvaguardia prevista per gli altri due regimi, quello retributivo e quello misto.