Non risponde della malattia professionale o dell’infortunio dovuto alla leggerezza delle visite mediche in azienda il datore di lavoro che ha scelto un professionista e ha predisposto misure antinfortunistiche. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011, ha confermato l’assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) in favore di un datore di lavoro accusato e condannato in primo grado per lesioni personali gravi. L’uomo era stato denunciato da un operaio che si era ammalato di ipoacusia. Dalle accuse si era sempre difeso sostenendo di aver predisposto le visite periodiche sui dipendenti, e tutti gli altri dispositivi di sicurezza.
In primo grado il Tribunale lo aveva condannato. Poi era arrivata l’assoluzione da parte della Corte d’Appello. Contro questa decisione la Procura meneghina ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La quarta sezione penale ha infatti escluso la responsabilità del datore, in barba all’obbligo di vigilanza sul medico, espressamente sancito dal nuovo testo unico sulla sicurezza. «In tema di reato colposo», hanno poi motivato i giudici, «quando si verta in ipotesi di responsabilità omissiva, l’addebito può essere formalizzato a carico del titolare della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell’obbligo di impedire l’evento ex articolo 40, comma secondo, cod. pen., ma non basandosi tale addebito solo sulla posizione di garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell’evento lesivo. In altri termini, la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità colpevole, quando manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile».
Sul fronte della nuove norme la Cassazione spiega che è indiscutibile che il datore di lavoro è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con) titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (qui, il medico competente). Ma, in questo caso, concludono gli Ermellini, «la Corte di merito non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e, quindi, i conseguenti obblighi cautelari del datore di lavoro, ma, motivatamente e in modo qui non rinnovabile in fatto, ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica».