Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. È questo l’importante principio espresso dalle sezioni unite della Corte dei conti con la recente sentenza n. 14 del 5 settembre 2011. È danno indiretto quello cagionato (generalmente da un dipendente o amministratore pubblico) non direttamente all’ente ma ad un terzo nei cui confronti la p.a. è tenuta al risarcimento. L’ipotesi più frequente di danno indiretto si verifica quindi quando la p.a. procede al risarcimento del danno nei confronti di un terzo per effetto di una sentenza civile o amministrativa. Il danno indiretto può tuttavia scaturire anche da altre fattispecie quali, per esempio accordi transattivi, lodi arbitrali o riconoscimenti di debito. In tutti questi casi spetta alla Corte dei conti stabilire quanta parte dell’esborso subito dalla p.a. debba essere addebitata al dipendente o all’amministratore pubblico sempre che sussistano i presupposti di imputazione (per esempio, colpa grave). Considerato che, ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 20/1994, nell’ambito della giurisdizione contabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, esiste da tempo un contrasto giurisprudenziale in relazione alla individuazione dell’inizio del termine prescrizionale in ipotesi di danno indiretto: secondo una prima tesi (finora prevalente in quanto espressa in passato dalle stesse sezioni riunite) la prescrizione decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, secondo altra tesi è invece rilevante la data di effettivo pagamento al terzo danneggiato. Con la sentenza in argomento la Corte dei conti, considerato che la prescrizione inizia a decorrere, per effetto della regola generale prevista dall’art. 2935 del codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè da quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale e che non è pertanto sufficiente l’insorgere del semplice obbligo giuridico di pagare, afferma che è rilevante la diminuzione patrimoniale dell’ente e quindi l’effettivo pagamento. Le sezioni riunite hanno infatti precisato che occorre distinguere tra il perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria (che si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza) e la concretizzazione del danno (che si verifica con il soddisfacimento del terzo) in quanto prima del pagamento sussiste solo una situazione di danno potenziale.
Cosmo Sciancalepore