Il Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138, nell’ultima versione approvata dal Senato e alla Camera, al comma 6 dell’art.2, prevede come è noto, l’aumento delle ritenute, delle imposte sostitutive, premi e ogni altro provento di cui all’art.44 del DPR 917/1986 e sui rediti diversi di cui all’art 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, dal 12,5°% al 20%.
Le Casse di Previdenza dei professionisti, che investono notevole parte del proprio patrimonio in prodotti finanziari , in forza di ciò vedranno aumentare la tassazione di una somma che da più parti si stima in circa 50 Milioni di Euro.
Siamo convinti che in un momento difficile del Paese in cui si chiedono sacrifici a tutte le parti sociali, anche la categoria dei liberi professionisti debba partecipare a tale sforzo ed i professionisti ,quali cittadini contribuenti, parteciperanno al pagamento delle maggiori imposte così come subiranno le conseguenze dei tagli ai servizi conseguenti alle minori risorse rese disponibili dallo Stato. Tuttavia, il legislatore ha dimenticato che i rendimenti delle Casse di Previdenza non vanno ad incrementare utili da distribuire o patrimoni privati produttivi di plusvalenze. Essi infatti costituiscono le risorse necessarie alla erogazione delle future pensioni che a sua volta verranno regolarmente tassate al momento dell’erogazione.
Da tempo gli Enti Previdenziali dei professionisti, a fronte della crescente necessità di rendere i propri sistemi previdenziali adeguati e sostenibili nel lungo periodo, chiedono di rivedere in diminuzione la tassazione delle proprie rendite, dal momento che, ripetiamo, poi tali frutti verranno tassati al momento della percezione della pensione da parte del professionista in maniera cumulativa e progressiva con tutti gli altri eventuali redditi.
Con questa manovra finanziaria, non solo non si vedono accolte tali istanze ,ma anzi si vede ulteriormente aggravata la tassazione di tali Enti Previdenziali . Così facendo si rischia di annullare lo sforzo che le Casse di Previdenza dei professionisti stanno facendo per cercare di incrementare i rendimenti dei propri investimenti al fine di poter aumentare le pensioni da erogare in modo particolare per quelle calcolate con il metodo contributivo che, al momento, risultano assolutamente non adeguate.
Sottolineiamo che appare incomprensibile il fatto che non sia stato accolta la proposta di modifica n.2.74 che, prevedendo una aggiunta al comma 8 dell’art.2 , nella sostanza escludeva dall’applicabilità dell’aumento agli Enti di Previdenza di cui al d.lgs. n.509/1994 e al d.lgs. n.109/1996, alla luce del fatto che con lo stesso comma , nella sua ultima parte, si prevede la non applicabilità dell’aumento “al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. n,252/2005” che è pari all’11,50%.
In sostanza si penalizzano ulteriormente i risultati delle Casse di Previdenza di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n.106/1996 che gestiscono previdenza obbligatoria di 1° Pilastro rispetto ai Fondi di previdenza complementare non obbligatori.
Come ADC ci muoveremo in tutte le sedi opportune affinché tale situazione sia rimossa nel più breve tempo possibile ed invitiamo la ns/ CNPADC , sia direttamente che in sede ADEPP, a promuovere tutte le iniziative possibili per eliminare tale distorsione rendendoci sin dora disponibili a partecipare fattivamente.