Entro un anno polizze assicurative d’obbligo per ogni professionista. Tutti gli ordinamenti professionali entro il prossimo Agosto dovranno essere riformati per prevedere tale specifica prescrizione. È quanto prevede, l’art. 3, punto 5, lett.e) del decreto legge 138/2011 manovra bis (la legge di conversione n. 148/2011 sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale).
La ratio della norma
Tutti i clienti che si servono di professionisti devono essere tutelati a fronte di errori (per colpa lieve o grave) che il professionista commetta nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le polizze dovranno quindi tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli stessi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza a seguito di violazione di doveri professionali per errori od omissioni. Ovviamente, non coperti risulteranno i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi.
Le conseguenze pratiche
Conseguenza pratica della norma è che entro il prossimo mese di Agosto (i dodici mesi sembrano, infatti, decorrere dalla vigenza del dl 138/2011 e quindi dallo scorso 13 agosto) tutti gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per rendere obbligatoria la stipula della polizza, così come attualmente previsto dall’ordinamento professionale dei notai.
A seguito di tale obbligo, inoltre, i professionisti all’assunzione dell’incarico dovranno rendere noti al cliente (presumibilmente nel mandato professionale), gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le polizze potranno essere sempre stipulate individualmente dal professionista con la compagnia che si ritiene opportuna ma le stesse potranno anche essere oggetto di convenzioni stipulate a favore dei propri iscritti da parte dei relativi consigli nazionali o dalle rispettive casse di previdenza.
Chi sarà sottoposto all’obbligo
Da una prima lettura della norma (che fa riferimento a convenzioni stipulabili da parte dei Consigli nazionali o casse previdenziali) sembrerebbe che l’obbligo riguardo solo i professionisti iscritti in albi professionali, senza peraltro alcuna limitazione di area operativa.
Interessati saranno, quindi:
1) area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, geologi, consulenti in proprietà industriale, tecnologi alimentari;
2) area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari,tecnici di radiologia, assistenti sociali, infermieri;
3) area giuridico economica, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro
L’obbligo sembrerebbe, altresì, esteso ai giornalisti promotori finanziari, guide alpine e maestri di sci.
Si ritiene, in definitiva, che l’obbligo riguarderà molte decine di migliaia di professionisti se si pensa ad esempio che, dai dati del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e limitandoci a questi professionisti, risulta ancora privo di polizza assicurativa circa 1/3 degli iscritti (fra i 35 e i 40 mila professionisti).
Le questioni da chiarire
Il decreto appare peraltro estremamente laconico. Si prevede, infatti, esclusivamente che l’assicurazione dovrà essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili.
D’altro canto, in relazione alla enorme diversità dei rischi fra diversi professionisti ed anche fra professionisti appartenenti allo stesso ordine (in relazione alla diversità del volume di affari o delle diverse specializzazioni) tali precisazioni non potranno che essere fornite dai vari ordini professionali, presumibilmente nel recepimento dei relativi ordinamenti, del nuovo obbligo.