Doppia possibilità per i contribuenti, al fine di limitare l’impatto della nuova aliquota del 20% applicabile ai proventi di natura finanziaria, attraverso l’affrancamento previsto manovra di ferragosto o mediante la rideterminazione del valore di acquisto, come introdotta dal decreto sviluppo.
Il dl 138/2011 ha disposto, fatte salve determinate fattispecie (titoli di stato, soprattutto) e con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, l’aliquota del 20% per la tassazione delle cosiddette «rendite finanziarie».
Con espresso riferimento alle rendite finanziarie, si evidenzia che la nuova aliquota colpisce le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni «non» qualificate di società di capitale e di persone (resta, infatti, tutto invariato per le qualificate), dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere o di metalli preziosi, di quote di fondi comuni e di contratti derivati.
Per contenere l’esborso derivante da tale incremento di aliquota (dal 12,50 al 20%), il decreto (commi 29 e 30, dell’art. 2) ha previsto, disciplinando il cosiddetto «periodo transitorio» (ItaliaOggi, 1/9/2011), la possibilità, per le attività detenute nell’ambito del regime del risparmio amministrato o della dichiarazione, di considerare i valori cristallizzati alla data del prossimo 31 dicembre.
Tale riallineamento dei valori avrà efficacia soltanto se il contribuente procederà nel versamento di un’imposta sostitutiva pari al 12,5% sulla plusvalenza «latente» alla data del cambio di regime, entro il termine riferibile ai versamenti per le imposte sui redditi riguardanti la dichiarazione Unico 2012, con indicazione dell’operazione nel medesimo modello e seguendo le indicazioni prescritte da un provvedimento ad hoc da licenziare a cura del ministro dell’economia.
Peraltro, tale possibilità si deve considerare alla luce delle modifiche introdotte per le minusvalenze realizzate fino alla data del prossimo 31 dicembre, scontabili dalle future plusvalenze («realizzate» dal 1° gennaio 2012) nella limitata misura del 62,5% del relativo ammontare, con l’obiettivo di limitare la deduzione delle minusvalenze realizzate nel corso di applicazione del regime di tassazione al 12,50% con le plusvalenze realizzate nel regime di tassazione del 20%; sul punto si rende necessaria la conferma se il differenziale (37,5%) possa essere riportato a nuovo e utilizzato in riduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi successivi, non oltre il quarto. Inoltre, le nuove disposizioni devono essere valutate alla luce della proroga della rideterminazione dei valori delle partecipazioni, come introdotta dall’art. 7, dl 70/2011 («decreto sviluppo»). È evidente che le due discipline sono compatibili e che i contribuenti dovranno effettuare una vera e propria valutazione di convenienza, nella considerazione che dalla rivalutazione introdotta dalla manovra, per regolamentare il periodo transitorio, resta escluso l’affrancamento delle partecipazioni detenute nell’ambito del regime amministrato, che le date di cristallizzazione dei valori sono diverse (1/7/2011 per la rideterminazione, 31/12/2011 per l’affrancamento), che le imposte sostitutive sono fissate in misura diversa (2% sul nuovo valore rideterminato, 12,5% sulla plusvalenza latente in caso di affrancamento) e che, in caso di affrancamento, lo stesso deve essere effettuato in via opzionale per tutti i «_ titoli o strumenti finanziari detenuti_», senza poter limitare l’operazione a determinate partecipazioni, escludendone altre.