Irrinunciabilità della fideiussione e della polizza decennale prevista dal dlgs 122/2005 sulle nuove costruzioni; obbligo di segnalazione da parte del notaio (al comune) dei comportamenti elusivi; nuove sanzioni per i costruttori. È quanto prevede la proposta presentata alla camera nel dicembre 2010 da alcuni parlamentari della Lega (primo firmatario Carolina Lussana della Lega) per eliminare le forti criticità emerse in riferimento agli alti livelli di elusione del dlgs 122/2005.
Per fare fronte al problema dell’inadeguatezza delle sanzioni previste dalla legge, la proposta prevede un rafforzamento del ruolo dei notai e dei comuni, dal momento che la nullità di cui al decreto 122 (prevista in caso di assenza della stipula della polizza fideiussoria o della postuma decennale) può essere fatta valere solo dall’acquirente che, molto spesso, propende per comprare l’immobile che ha già iniziato a pagare, piuttosto che procurarsi una nullità del contratto con il rischio di non riavere le somme versate, se non attraverso un’azione giudiziaria magari lunga e costosa. Si propone quindi che il notaio verifichi, in sede di stipula, che siano state rilasciate la polizza fideiussoria e la postuma decennale. Se non ci sono, procede ugualmente alla stipula ma con l’obbligo di segnalare l’elusione al comune in cui si trova ubicato l’immobile, così che questo possa procedere a una sanzione pecuniaria nei confronti del costruttore. Per rendere più efficace l’applicazione della norma, è stato previsto che l’amministrazione comunale possa incassare una quota parte (pari a un quinto) della sanzione emessa. L’altra quota parte della sanzione amministrativa pecuniaria andrebbe invece ad alimentare il Fondo di solidarietà.
La proposta individua, quindi, nel comune l’ente strutturalmente più idoneo a monitorare il territorio, sia per il principio di sussidiarietà sia perché preposto al rilascio dei permessi di costruire o di altri atti equivalenti. Per risolvere il problema della mancata copertura, da parte del Fondo di solidarietà, delle vittime di fallimenti accaduti dopo il 2005 (il fondo copre i fallimenti dal ’93 al 2005), la proposta introduce il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale stabilisce che l’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal medesimo decreto.