In caso di ripetute infrazioni stradali la comunicazione della perdita di tutti i punti patente non può essere cumulativa perché così sarebbe limitata la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di recupero che gli permettono di mantenere un credito residuo e salvare la patente.
Lo ha confermato il Tar Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 3008 dell’8 giugno 2011. Un cittadino incappato ripetutamente nelle multe automatiche con penalità ha ricevuto dalla motorizzazione la notifica della sospensione della propria patente di guida per omessa revisione conseguente all’azzeramento dei punti. Contro questa severa determinazione l’interessato ha proposto ricorso al Tar evidenziando l’irregolarità del procedimento sanzionatorio attivato a suo carico dalla pubblica amministrazione. Il Tar ha accolto le censure annullando la sospensione della patente perchè «atteso che come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente gli è stata preclusa la possibilità di partecipare al corso per il recupero di almeno sei punti necessario e sufficiente al fine di evitare la revisione della patente». Lo spirito della patente a punti, prosegue il collegio, richiede un tempestivo coinvolgimento dell’autista in ogni ipotesi di decurtazione di punteggio.
Una comunicazione cumulativa di penalità da parte del Ced del ministero dei trasporti determina un sostanziale aggiramento delle regole stradali che tra l’altro permettono al trasgressore di effettuare una parziale ricarica di punti frequentando un corso di recupero ad hoc. In buona sostanza una comunicazione cumulativa e tardiva di decurtazione di punteggio vanifica l’istituto della patente a punti che è un sistema afflittivo progressivo che mira a sensibilizzare il trasgressore a non commettere ulteriori infrazioni e a frequentare gli appositi corsi di recupero punti necessari a mantenere un credito minimo e ad evitare quindi l’eventualità della revisione o peggio ancora della sospensione della licenza di guida. In pratica ad ogni infrazione stradale, conclude il tribunale, «deve seguire nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio, sia una specifica e autonoma comunicazione al trasgressore, così da consentire a quest’ultimo di riparare alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza e al rispetto del codice della strada».