Lo studente che incorre in un infortunio durante una gara scolastica di atletica leggera non ha diritto ad alcuna indennità per il periodo di assenza dalla scuola. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 15939/11 depositata il 20 luglio scorso. L’indennità, infatti, è una forma di ristoro patrimoniale che spetta al lavoratore per il mancato guadagno.
Ma siccome gli alunni non sono lavoratori e, quindi, non percepiscono alcuna retribuzione, l’indennità non spetta.
Il fatto
Uno studente di un istituto tecnico aveva partecipato ad una competizione sportiva scolastica: la finale regionale di atletica leggera. E durante la gara si era procurato una frattura alla spalla. Il tutto con «grave riduzione funzionale della stessa quantificabile nella misura del 16% di inabilità lavorativa, oltre alla inabilità temporanea». Dopo l’infortunio lo studente aveva chiesto all’Inail che gli venisse liquidata l’indennità per l’astensione forzata da scuola. Ma l’ente gli aveva comunicato che non era residuato alcun postumo permanente e, quindi, non aveva diritto ad alcunché. L’interessato, dunque, aveva presentato ricorso al giudice, ma aveva perso la causa in primo grado. La corte d’appello, però, aveva capovolto il verdetto del primo giudice e aveva disposto che allo studente venisse liquidata l’indennità per inabilità temporanea prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965 «per sessanta giorni di astensione dall’attività scolastica, con gli interessi legali». L’amministrazione, quindi, aveva presentato ricorso per cassazione e la Suprema corte ha annullato la sentenza della Corte d’appello dando torto allo studente.
Il principio
I giudici di legittimità hanno osservato che nonostante l’espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività, non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola. Pertanto non spetta ad essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Ciò perché gli alunni non percepiscono alcuna retribuzione. Tanto più che l’indennità prevista dall’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 dispone che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera: «Essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità».