La nuova imposta di bollo sui dossier titoli in slalom tra vecchia e nuova normativa. Sarà la data di emissione a stabilire quale regime applicare, a prescindere dal periodo cui si riferiscono le comunicazioni. Peraltro resta valido anche l’interregno di dieci giorni dall’approvazione del decreto legge alla sua conversione in legge. L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 torna così sul nuovo balzello introdotto dalla manovra correttiva (dl n. 98/2011, conv. l. n. 111/2011), cercando di approfondirne alcuni aspetti.
Intanto vengono spazzati i dubbi in ordine all’ambito oggettivo di applicazione: l’imposta di bollo deve essere applicata per le comunicazioni inviate dalle banche, da Poste italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati. In caso di più depositi intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto. Al contrario, nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa una unica comunicazione, l’imposta deve essere assolta una sola volta.
Quanto poi all’importo da tenere in considerazione per l’individuazione dello scaglione di appartenenza occorre fare riferimento al valore del deposito alla data di chiusura del periodo cui si riferisce il rendiconto inviato. Già, ma quale valore va preso in considerazione? L’Agenzia sottolinea che di regola fa fede il valore nominale o quello di rimborso (con preferenza per il primo nel caso di discrasia tra i due). Se però gli strumenti finanziari non presentano tali parametri l’imposta sarà commisurata al valore di acquisto dei titoli.
Come anticipato se uno stesso soggetto possiede più rapporti di deposito con il medesimo intermediario, l’imposta è dovuta in relazione a ciascun deposito. Tuttavia la circolare introduce una sorta di cumulabilità tra i vari depositi: si legge che «ferma restando l’applicazione dell’imposta minima pari a 34,20 euro (su base annua) sui depositi di valore inferiore a 50 mila euro, occorre comunque valutare se l’ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ciascun intermediario eccede tale valore. In tal caso, l’intermediario sarà tenuto ad applicare l’imposta dello scaglione superiore per la rendicontazione relativa al deposito di titoli che, cumulato con gli altri depositi partendo da quello di minor importo, è pari o superiore al valore di 50 mila euro». In sostanza se si hanno dieci depositi di 10 mila euro ciascuno non si potrà applicare dici volte l’imposta relativa allo scaglione più basso (8,55 euro per rendiconti trimestrali). Dal sesto al decimo deposito l’imposta applicabile sarà quella relativa al secondo scaglione (17,50 euro).
Quanto alla decorrenza delle nuove norme, la cartolarità dell’imposta di bollo fa sì che la stessa sia dovuta al momento della formazione dell’atto, ossia alla data di emissione della comunicazione. In tal modo non riveste alcuna rilevanza il periodo cui fa riferimento il rendiconto.
Il fatto che l’imposta di bollo sia stata modificata una prima volta in sede di approvazione del decreto legge e poi, definitivamente, dalla legge di conversione, crea una triplice disciplina in funzione del momento in cui viene emessa la comunicazione (si vedano in tabella gli importi dovuti in relazione alla normativa applicabile). In generale per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino alla data del 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto legge; per quelle inviate nel periodo intercorrente tra il 6 luglio 2011 e il 16 luglio 2011 trova, invece, applicazione l’articolo 13, comma 2-ter, del decreto legge secondo gli importi dell’imposta definiti dal medesimo dl e infine, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate a partire dal 17 luglio 2011 trova applicazione l’articolo 13, comma 2-ter, del decreto legge come modificato a opera della legge n. 111 del 2011.
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