Marcia indietro della Cassazione dopo la sentenza del 7 giugno scorso che aveva affermato la «primazia» in tutta Italia delle tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Stavolta la Suprema corte non solo conferma la sentenza della Corte d’appello di Firenze che disapplica le tabelle meneghine adottate dal tribunale di Siena, ma precisa pure che quando un ufficio giudiziario vuole utilizzare i valori standard in uso presso un’altra sede deve motivare lo scostamento. E soprattutto sarebbe meglio che usasse le tabelle elaborate nella sede capoluogo del distretto giudiziario: Siena, per intenderci, avrebbe fatto meglio a guardare agli importi liquidati a Firenze, perché le tabelle rispecchiano i valori, anche economici, del territorio. È quanto emerge dalla sentenza 16866 pubblicata il 2/8/2011 dalla sezione lavoro della Cassazione.
La controversia ha origine dal grave infortunio di un apprendista minorenne, che rimane menomato a vita alla mano destra (60 punti di invalidità). Per i giudici con l’ermellino è l’occasione per fare il punto sul danno non patrimoniale, la cui liquidazione è giocoforza equitativa. Le tabelle dei tribunali esistono apposta: incarnano la media dei risarcimenti liquidati in loco per infortuni analoghi; dunque, il giudice che intende discostarsi dai valori in uso nel suo ufficio per prendere come base quelli adottati da un altro, fossero pure quelli milanesi (notoriamente rigorosi), deve spiegare per bene la sua scelta. E comunque sarebbe opportuno il richiamo di tabelle in uso presso tribunali prossimi (come Firenze per Siena), dal momento che esse sono elaborate in via teorica e pratica sulla condizione generale dei rapporti socio-economici sottesi all’evento infortunistico e a tutte le conseguenze psicofisiche del sinistro. Ancora, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale la personalizzazione del risarcimento è un dovere, ma questo non significa che il giudice del merito sia tenuto a incrementare per forza i valori che scaturiscono dalle tabelle: la variazione equitativa deve scattare soltanto quando si evidenziano situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie.
Proprio la personalizzazione del danno invocata dal danneggiato fa scattare il severo taglio del risarcimento deciso in appello: secondo la Corte fiorentina il calcolo con le tabelle milanesi dava un risultato esorbitante tanto che lo stesso giudice senese, rendendosene conto, ha applicato i valori per difetto. E per tutta risposta il giudice di secondo grado, con valutazione ora confermata, ha preso come base virtuale del valore-punto quello corrente nei tribunali toscani.