Aumento, da cinque a sedici volte l’imposta di bollo attuale, sulle comunicazioni, anche on line, relative ai depositi titoli, prodotte da ciascun intermediario finanziario (banche, poste e altri soggetti); passa, infatti, da 22,80 a 120 euro fino al 2012 e a 150 (o 380) euro dal 2013, l’imposta di bollo gravante su dette comunicazioni a cadenza annuale. Con due elementari modifiche all’art. 13, della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di bollo, di cui al dpr 26/10/1972 n. 642, è stata incrementata l’entità dell’imposta di bollo, applicata dal 1° febbraio del 2005 (art. 7, dl 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005), inerente alle comunicazioni del deposito titoli, di cui all’art. 119, dlgs n. 385/1993.Preliminarmente, è opportuno ricordare che il deposito titoli non è altro che un contratto in base al quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) e che l’imposta di bollo grava in relazione alla produzione, richiesta o presentazione di taluni documenti. Come rilevabile dalla vigente tariffa, allegata al testo unico sull’imposta di bollo, le comunicazioni concernenti il deposito titoli sono attualmente inserite all’interno del comma 2-bis, dell’art. 13, insieme alle comunicazioni riguardanti gli estratti conto (bancari e/o postali) con l’applicazione dell’imposta in misura fissa, variabile da 22,80 euro (considerando l’addizionale pari al 50% del dovutlo l’importo è di 34,20) per la periodicità annuale a euro 1,90 per quelle con periodicità mensile. La manovra in commento corregge, in radicale aumento, gli importi, estromettendo le comunicazioni riferite ai depositi titoli dal comma 2-bis, dell’art. 13 e inserendo le stesse in un nuovo comma (2-ter) al citato art. 13, della tariffa allegata al dpr n. 642/1972, rimodulando gli stessi aumenti fino alla fine del 2012 e a partire dal 2013, con un’ulteriore differenziazione, a decorrere da tale ultimo anno, per ammontare (valore nominale o rimborso presso ciascuna banca) del deposito, superiore o inferiore a 50 mila euro
.