Regime speciale tipico delle banche e delle assicurazioni per la deduzione degli interessi passivi delle holding che esercitano, quale attività prevalente, l’assunzione di partecipazioni in società che esercitano attività di natura creditizia o assicurativa.
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68/E di ieri, concernente la disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa, di cui all’art. 96, dpr n. 917/1986.
Il chiarimento si aggiunge alle precisazioni già fornite con un precedente documento di prassi (c.m. 37/E/2009) che è intervenuto sul regime di deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni al capitale in società che svolgono attività di natura assicurativa.
In sostanza, le Entrate confermano che per gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi e per gli altri soggetti finanziari, di cui all’art. 1, d.lgs. n. 87/1992, non qualificabili come soggetti “industriali”, la determinazione della deducibilità degli interessi passivi avviene sulla base delle disposizioni contenute nel comma 5-bis, dell’art. 96 del Tuir, con la conseguente deducibilità nella misura del 96 per cento, a prescindere dalle limitazioni imposte dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo.
E’ necessario verificare, al fine di applicare correttamente il detto “regime speciale”, la natura della holding, se industriale o creditizia, e si rende necessario utilizzare il criterio indicato dalla circolare 37/E del 2009 con la quale è stato chiarito che la partecipazione di un tale soggetto giuridico al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilata alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria, con conseguente applicazione logico-sistematica della norma anche in presenza di un consolidato nazionale.
In effetti, le società di assicurazioni utilizzano il regime speciale sulla base del citato comma 5-bis, dell’art. 96 del Tuir e le relative holding dovranno seguire tale criterio, mentre in presenza di un consolidato in cui concorrono soggetti a regime ordinario (industriali) e soggetti a regime speciale (assicurativi e bancari), le disposizioni dovranno essere applicate separatamente, con applicazione di un doppio perimetro di consolidamento, utilizzando sia le disposizioni del comma 5-bis che del comma 7.
Pertanto, ricordando la necessità di verificare l’esclusività e la prevalenza nell’esercizio delle attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività creditizia e finanziaria o industriale, si conferma che il riassorbimento degli interessi passivi attraverso attribuzione di quote di ROL, generate in seno alle partecipate, non si rende applicabile alla holding assicurativa o bancaria.