L’assegno non pagato va restituito a chi lo versa. Altrimenti la banca deve risarcire i danni al correntista che, senza originale del titolo, non può esperire alcune azioni per recuperare il denaro perso. La vicenda decisa dall’arbitro bancario, con la decisione n. 684 del 6 luglio 2010, riguarda la responsabilità della banca presso il quale è stato versato un assegno, protestato dalla banca trattaria per mancanza di fondi disponibili, nel caso di mancata restituzione al cliente del titolo protestato.

 

Nel caso specifico il cliente ha chiesto alla sua banca il riaccredito dell’importo di un assegno versato, ma poi addebitato per mancanza fondi. Il cliente ha precisato di avere più volte chiesto la restituzione dell’assegno, ma senza successo, così non ha potuto agire per il recupero della somma nei confronti del debitore.

La banca ha ribattuto che l’assegno è stato negoziato «salvo buon fine» e che, al massimo, è colpa della banca su cui è stata tratto l’assegno, che appunto l’avrebbe smarrito. La questione è approdata davanti all’arbitro bancario. In questa sede il cliente ha chiesto la restituzione dell’assegno o, in mancanza, il risarcimento del danno derivante dalla perduta disponibilità del titolo protestato, danno quantificato nell’importo dell’assegno.

L’arbitro gli ha dato ragione: la banca ha il diritto di addebitare l’importo dell’assegno non pagato, ma deve mettere il cliente in condizione di poter agire per il recupero del credito verso il sottoscrittore dell’assegno. Senza la materiale disponibilità dell’assegno, infatti, non si possono esperire alcune azioni per il recupero delle somme. Quindi, innanzi tutto, la banca va condannata a restituire il titolo. L’arbitro ha considerato anche il caso che la banca non sia in grado di farlo, passando a illustrare le conseguenze e in particolare l’indennizzo dovuto al cliente.

Quanto alla richiesta di danni si è posto, quindi, il problema se a sostenerli debba essere la banca del cliente che ha versato l’assegno o la banca del sottoscrittore dell’assegno. L’arbitro ha deciso per la responsabilità della banca del cliente, girataria per l’incasso: doveva, infatti, attivarsi in proprio per la ricerca del titolo o avviare la procedura di ammortamento del titolo (prevista per l’ipotesi di assegni smarriti). Nel caso specifico la banca non si è attivata e quindi ha dovuto rispondere del danno sofferto dal cliente. Naturalmente questo vale nei rapporti tra cliente e banca: quest’ultima potrà rivalersi sull’istituto trattario, responsabile effettivo dello smarrimento.