I crediti e i debiti esteri sono da esporre in nota integrativa suddivisi per area geografica. Le operazioni estere devono avere una specifica e dettagliata ricostruzione nei bilanci. I due punti di maggior impatto sono:
D’altra parte le operazioni effettuate in moneta non di conto sono ormai abituali in quasi tutti i bilanci anche delle società medio-piccole, e ciò sia a causa dell’internazionalizzazione degli affari sia anche per una maggiore attenzione che viene prestata dagli imprenditori all’andamento dei mercati finanziari.
Proprio questa maggior apertura delle frontiere dei mercati ha reso evidente la necessità di maggiori dettagli offerti sul punto dai bilanci. Prima della riforma era richiesta l’indicazione, se significativa, della ripartizione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. Ora invece si richiede una suddivisione delle posizioni debitorie e creditorie, forse consci che l’internazionalizzazione dei mercati rende le imprese più esposte a rischi di diversa natura rispetto ai tradizionali. In materia di informazioni da fornire nella nota integrativa, il punto numero 6 dell’articolo 2427 c.c. stabilisce che debba essere indicato «distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche». Secondo l’Oic la regola «risponde a esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l’informativa sull’operatività svolta in certe aree, tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto rischio paese, sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Coerentemente con la sua funzione informativa, e nonostante il non chiaro riferimento del testo aggiunto, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali. Tale conclusione è avvalorata dal principio di chiarezza che impone che le informazioni da fornire in bilancio siano complete e non fuorvianti. Per una maggiore intelligibilità della nota integrativa, è raccomandato che analoga ripartizione venga data per i ricavi e per i costi».
Tale rischio è sinteticamente denominato «rischio paese», che può definirsi come quel rischio che si aggiunge a quelli abituali correlati alla situazione economica e finanziaria del debitore, e che è invece correlato a quelli legati alle fluttuazione dei cambi delle monete, ma anche legati alla situazione politico ed economica del paese dello stesso.
Pertanto con il termine «rischio paese» ci si riferisce a quelle situazioni socio, politico, economiche di crisi che potrebbero comportare una ricaduta sull’operatore economico. Si tratta in sostanza di un rischio non correlato alla situazione singola del cliente/fornitore, ma da riferire allo stesso in quanto operante in un determinato contesto sociale/politico. Molto banalmente il rischio paese esprime il grado di incertezza legato alle condizioni dei mercati in cui un impresa opera e che si ritiene possa in qualche modo riverberare i suoi effetti anche in capo all’impresa stessa (si pensi a quello che sta oggi accadendo nel Nord Africa).
Tale informazione (limitandosi a quanto richiesto dal codice civile) appare alquanto rilevante anche perché concernente sia le posizioni debitorie che creditorie.
Informazioni dunque che:
L’obbligo esplicito ora contenuto nel nuovo testo del codice civile può essere adempiuto in forma tabellare. O, una seconda modalità di esposizione di tale informazione potrebbe essere quella rappresentata nella nota integrativa (si veda tabella).
© Riproduzione riservata