L’uomo era stato sorpreso in evidente stato di alterazione ma si era difeso sostenendo che il sequestro era illegittimo perché al momento dell’accertamento non era ancora partito.
Una giustificazione, questa, insufficiente secondo il Riesame e anche secondo la Cassazione.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che «il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che la condotta dell’indagato fosse idonea a integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un’auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, nell’atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato e i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea a integrare la fattispecie ipotizzata».
E poi, la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l’auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta che egualmente ineriscono alla circolazione.
Tanto più che la sosta di un’auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto e una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, «posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l’atteggiamento dell’automobilista, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo».