Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Oblio oncologico fai-da-te da subito. Ma c’è il rischio che, nell’immediato, banche e assicurazioni vadano in ordine sparso. In effetti, la legge per “la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, approvata in via definitiva dal senato il 5 dicembre 2023, impone a compagnie e intermediari di astenersi immediatamente dal raccogliere e utilizzare le notizie sui tumori decorsi 10 anni (o in alcuni casi anche meno) dalla guarigione, così da non escludere le persone, che hanno vissuto questa malattia, dalla possibilità di avere e mantenere un’assicurazione sanitaria per malattia o una polizza vita oppure servizi finanziari o bancari senza oneri aggiuntivi o garanzie accessorie. Per avere regole operative uniformi nei singoli settori bisognerà, invece, attendere l’adozione di provvedimenti attuativi, per la quale la legge fissa un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della norma.
A partire dagli anni ‘90 il sistema pensionistico è continuamente sottoposto a riforma. Riforme, tuttavia, finalizzate a rivedere le regole di calcolo degli assegni di pensione in funzione delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici, messi in crisi dal progressivo aumento della durata della vita media (che si traduce in un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e dal rallentamento della crescita economica. Le istruzioni per disporre di una pensione di scorta a quella dell’Inps
Se per l’83% la proprietà di un appartamento è sinonimo di sicurezza e stabilità; per il 69% si tratta di un investimento sicuro. E un proprietario su due non venderà mai la propria abitazione perché intende tramandarla in eredità ai figli o ai nipoti. Tuttavia, rovescio della medaglia, tra i proprietari con un mutuo sulle spalle, il 35,9% dichiara che il rialzo dei tassi di interesse ha reso difficoltoso il pagamento delle rate. Inoltre, il 75,5% degli italiani lamenta che le spese relative alla casa, come il condominio, le bollette, le tasse, pesano molto sul budget familiare. È lo scenario tracciato nella seconda edizione del rapporto Federproprietà-Censis “La casa nonostante tutto” le cui criticità trovano conferma nel costante calo dei volumi delle compravendite, come attestato dall’Ufficio studi Tecnocasa che ha analizzato i dati pubblicati dall’Agenzia delle entrate sui primi nove mesi del 2023: in Italia sono state compravendute 507.879 abitazioni, con una diminuzione dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Riconosciuto il danno non patrimoniale al parente che non riesce a partecipare alle esequie di un proprio caro a causa della cancellazione del volo. Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza numero 33276, pubblicata in data 29 novembre 2023. Sia in primo che in secondo grado, l’uomo vedeva respingersi la richiesta di risarcimento danno non patrimoniale non avendo potuto partecipare al funerale del padre «a causa della cancellazione del volo».
È stata ridimensionata, infatti, la portata della direttiva che avrebbe reso necessaria la ristrutturazione di tutti gli edifici residenziali nelle classi E, F, G entro il 2033. Ora, invece, gli obiettivi, rispetto alla formulazione originale del testo, sono di impatto inferiore e sono un po’ più realistici, tanto che sono stati descritti come “un cambio di rotta” dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. In particolare, si prevede che ogni Stato membro dell’Unione europea adotterà la propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria negli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, consentendo flessibilità per tenere conto delle circostanze del Paese. Per raggiungere questi obiettivi, la maggior parte delle ristrutturazioni (55%) dovrà concentrarsi sugli edifici con le prestazioni peggiori, specificamente definiti come il 43% degli edifici con le prestazioni più basse nel patrimonio nazionale. Questi, in sintesi, i contenuti dell’accordo raggiunto giovedì 7 dicembre dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo all’interno del trilogo sulla revisione della cosiddetta direttiva Case green (Energy Performance of Buildings Directive – Epbd). L’accordo, di natura provvisoria, richiede ora l’adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il revisore risponde di bancarotta societaria solo in concorso. Se commette un falso nelle relazioni, infatti, il suo ruolo non è equiparabile a quello degli amministratori. Questo perché la sua figura non è compresa trai soggetti qualificati in base all’art. 223 della legge fallimentare (”Bancarotta fraudolenta”) e può essere ritenuto responsabile di bancarotta da reato societario soltanto in veste di extraneus (ossia estraneo) secondo i criteri generali sul concorso di persone nel reato (art. 110, codice penale). In particolare, la condotta di falso nelle relazioni dei revisori, stando all’art. 2624 del codice civile, non ha attinenza né con l’art. 2621, codice civile (“False comunicazioni sociali”), né con lo stesso art. 223, comma 2; per queste ragioni, non può rappresentare una modalità di concorso nei cosiddetti “reati propri” sopra citati, “…pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità” che governano il nostro sistema penale. Questo è il principio contenuto nella sentenza n. 47900/2023 (motivazioni depositate il giorno 30/11/2023) con cui la Corte di cassazione, V sezione penale, ha annullato, senza rinvio, la condanna dei revisori (“per non aver commesso il fatto”) che erano stati ritenuti responsabili, nei giudizi di merito, di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta impropria in relazione al reato di falso in bilancio (art. 2621, c.c.).
Licenziamenti con effetti limitati nei casi di appalti non genuini. Il licenziamento dell’appaltatore (datore di lavoro “formale”), infatti, non produce alcun effetto sul committente (il datore di lavoro “sostanziale”), il quale diventa l’unico e solo datore di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 32412 del 22 novembre 2023, che estende alle ipotesi di appalto non genuino, “per identità di ratio e di tutela”, la norma d’interpretazione autentica prevista all’art. 80-bis del dl n. 34 del 19/5/2020 (aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 77 del 17/7/2020) relativa alla somministrazione irregolare.
Installare le telecamere di videosorveglianza sul luogo di lavoro senza autorizzazione sindacale? Si può. Ma non devono essere presenti dipendenti. È in questo caso, infatti, che si configura il reato. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 46188 del 16 novembre 2023, con cui la Suprema corte ha definito i controversi confini entro i quali la videosorveglianza nei luoghi di lavoro, realizzata dal datore in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, costituisca illecito penale.