di Bianca Pascotto

I proprietari o i gestori dei parcheggi a pagamento il cui accesso è meccanizzato con sbarra o riconoscimento elettronico della targa, non possono dormire sonni tranquilli in caso di danneggiamenti o, soprattutto, di furti perpetrati ai veicoli ivi parcheggiati.

I costi che sopportano per le insegne apposte ai varchi d’entrata che riportano la dicitura “parcheggio non custodito” et similia, è opportuno che li investano in coperture assicurative, dato che recente sentenza della Cassazione[1] ha confermato la responsabilità per custodia che incombe a loro carico, senza possibilità di elisione alcuna.

IL CASO

Alfa spa subisce il furto del proprio veicolo parcato nel parcheggio dell’aeroporto di Milano Malpensa e cita avanti il Tribunale di Mantova, Beta quale gestore del citato parcheggio per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigetta la domanda, definendo il contratto di parcheggio de quo privo dell’obbligo di custodia.

L’appello non gode di sorte migliore in quanto la Corte, in adesione all’orientamento minoritario che qualifica il parcheggio meccanizzato come un contratto atipico di locazione di uno spazio per la sosta temporanea (esente da custodia), anzichè un contratto di deposito (con obbligo del depositario di custodire e restituire il bene), ritiene che il caso concreto debba essere inquadrato come semplice messa a disposizione di uno spazio per la sosta del veicolo, anche in ragione delle circostanze fattuali che non potevano ingenerare nell’utente il convincimento che la custodia fosse compresa nel pagamento del parcheggio.

La Corte viene interessata dall’impugnazione della sentenza, censurata da Alfa con due motivi di ricorso

LA SOLUZIONE

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