Giulia Sirtoli
Verso l’introduzione del Kid (key information document), il nuovo documento con le informazioni chiave per gli investitori da allegare alla comunicazione alla Consob. Arriverà all’esame del consiglio dei ministri in settimana il decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue che riguarda le società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm).

La legge di delegazione europea 2021 (l 127/2022) ha incaricato il governo italiano di implementare nel comparto normativo nazionale la direttiva 2021/2261 del 15 dicembre 2021 del parlamento e del consiglio, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti sulle informazioni chiave da parte dei gestori di Oicvm. Com’è possibile ricavare dallo schema di decreto legislativo che sarà oggi discusso in un incontro preliminare al consiglio di ministri da fissare in settimana, la direttiva sarà attuata modificando il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (dlgs 58/1998). La normativa Ue in esame ha stabilito i requisiti per redigere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, il c.d. Kid, disponendo che questo debba avere natura precontrattuale e debba essere predisposto per consentire di assumere decisioni di investimento consapevoli e informate, evitando terminologia tecnica, con una comunicazione chiara e comprensibile. A tale scopo, il dlgs che sarà esaminato dall’imminente Cdm modifica innanzitutto l’art. 93 bis del Tu, inserendo la definizione di Kid e di Kiid. Nel dettaglio, il Kid è definito come «il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati», mentre il Kiid come «il documento previsto dall’art. 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali dell’Oicvm, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto». Lo schema di dlgs, inoltre, prevede di novellare l’art. 98 ter del Tu sostituendone integralmente il co. 3, in modo tale da sancire la natura precontrattuale del prospetto e i requisiti di chiarezza. L’articolo, infatti, dispone che l’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, è preceduta da una comunicazione alla Consob, cui è allegato il documento contenente le informazioni chiave, rinominato Kid.

Giulia Sirtoli
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