MANOVRA 2023/ PER ACQUISTARE O RISTRUTTURARE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE
Possibile concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo
di Antonio Ciccia Messina
Un anno di tempo per fissare il tasso del mutuo ipotecario. Fino alla fine del 2023 sarà possibile rinegoziare il mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Lo prevede l’articolo 1, comma 322, della legge di bilancio per il 2023, introdotto nel corso dei lavori parlamentari.
La disposizione riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini per ricontrattare le condizioni del finanziamento. Si tratta di una riapertura, perché un’identica iniziativa era stata decisa nel 2011 (legge n. 70) con scadenza (allora) al 31 dicembre 2012. E la legge di bilancio per il 2023 inserisce nel corpo dell’articolato del 2011, modificando i riferimenti cronologici.
L’operazione, dunque, riapre i battenti ed è nuovamente consentito di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023. L’obiettivo è di assicurare a chi lo desideri, di passare da un mutuo a tasso variabile (soggetto agli aumenti del costo dei finanziamenti dovuti alla congiuntura internazionale economica e politica) a un mutuo a tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
Per beneficiare dell’opzione, i requisiti oggettivi, a riguardo dei mutui, dettati dalla legge del 2011 sono i seguenti: importo originario non superiore a 200 mila euro; scopo di acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione; tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.
Contemporaneamente la legge del 2011 ha previsto requisiti soggettivi relativi alla persona del mutuatario: possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica), al momento della richiesta, non superiore a 35 mila euro; non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
Con la rinegoziazione si ottiene un tasso fisso calcolato con metodo previsto dalla legge e cioè il minore tra il tasso IRS, Interest Rate Swap, a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente, cui aggiungere uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.
L’applicazione del tasso fisso di interesse può coprire tutta la durata residua del finanziamento o, con l’accordo con il cliente, un periodo inferiore.
Peraltro, è anche possibile concordare, ai fini della rinegoziazione, l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.
In ogni caso le garanzie ipotecarie già prestate continuano ad assistere il rimborso, a fronte del mutuo rinegoziato.
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