IL TRIBUNALE DI SASSARI AFFRONTA IL TEMA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI CONDOMINIALI
di Gianfranco Di Rago
In caso di lavori sulle parti comuni del fabbricato condominiale i condomini sono sempre tenuti a mettere a disposizione dell’impresa appaltatrice le parti di proprietà esclusiva, come per esempio i cortili, ove ciò sia necessario all’installazione dei ponteggi. In questo caso i condomini non hanno diritto a indennità, a meno che ne sia derivato un danno all’area utilizzata come cantiere. Questo quanto chiarito dal Tribunale di Sassari nella sentenza n. 1154, pubblicata lo scorso 16 novembre 2022, che ha affrontato una questione che ricorre molto spesso in occasione dello svolgimento dei lavori di riqualificazione degli edifici condominiali, analizzando la natura dell’obbligo imposto dall’art. 843 c.c..

Il caso. Il condomino titolare di una ditta individuale, proprietario di un cortile costituente una pertinenza funzionale alla sua attività di rivendita di gas in bombole, in quanto adibito a deposito dei mezzi della ditta, nonché delle bombole da caricare sugli stessi mezzi, aveva citato in giudizio il condominio per la condanna al pagamento di una indennità per la parziale occupazione di detta area. Si era infatti reso necessario eseguire una serie di lavori di sistemazione delle facciate e il condominio aveva appaltato tali opere a un’impresa per una durata complessiva contrattualmente prevista di 80 giorni, con conseguente necessità di collocare una parte dei ponteggi nel cortile di sua proprietà.
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