DANNO PARENTALE/LA CASSAZIONE PROMUOVE LE TABELLE DEL TRIBUNALEdi Dario Ferrara
Promosse. Ottengono il via libera dalla Cassazione le nuove tabelle del tribunale di Milano per il risarcimento del danno parentale. E ciò perché risultano coerenti con i principi affermati dalla sentenza 10579/21, secondo cui soltanto il sistema a punto variabile garantisce uniformità di trattamento, mentre il ricorso a un mero range non offriva garanzie sufficienti. Ora, invece, il sistema elaborato a giugno dall’Osservatorio sulla giustizia civile possiede i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità perché l’assegnazione dei punti è ripartita in funzione di cinque parametri: l’età delle vittime primaria e secondaria, la convivenza fra le due, la sopravvivenza di altri congiunti e la qualità della relazione affettiva perduta. Insomma: «la liquidazione» del danno che emerge è «equa, uniforme e prevedibile». E dunque il giudice del rinvio può applicarla. «Assordante», invece, «il silenzio del legislatore»: manca ancora l’agognata «tabella unica nazionale». È quanto emerge dall’ordinanza 37009/22, pubblicata il 16 dicembre dalla terza sezione civile della Cassazione.

Oggetto e soggetto. Accolto il ricorso proposto dai congiunti di una donna vittima di una trasfusione di sangue infetto: sbaglia la Corte d’appello a liquidare una somma inferiore a un terzo rispetto al minimo stabilito dalle tabelle milanesi per il danno parentale. L’anno scorso i giudici di legittimità avevano indicato le tabelle romane come le uniche in grado di garantire i criteri equitativi necessari al risarcimento: in primis il sistema a punto variabile ma anche l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità. Ora le due distinte tabelle di Milano consentono di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e del coniuge o assimilato da quelli per i parenti di secondo grado. Dei cinque parametri quattro sono oggettivi: si possono provare con certificati anagrafici; l’intensità della relazione ha invece natura soggettiva: riguarda la vita stravolta e la sofferenza interiore dei superstiti, aspetti entrambi da allegare e provare, anche per presunzioni. Parola al giudice del rinvio che applicherà gli standard ambrosiani: le parti lo hanno chiesto nei gradi di merito.
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