E’ UNA DELLE NOVITÀ CONTENUTE NEL TESTO DEFINITIVO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
di Luigi Oliveri
Il Rup, responsabile unico di progetto, escluderà le imprese appaltatrici non in regola dalle procedure di gara d’appalto. Il testo definitivo, comprensivo degli allegati, dello schema di nuovo codice dei contatti pubblici redatto dal Consiglio di Stato chiarisce alcuni degli aspetti più controversi della figura del Rup, anche se apre nuovi ed ulteriori scenari problematici. E’ l’allegato I.2 “Attività del Rup “la fonte che descrive in modo ampio le funzioni e le competenze del Rup. In particolare, l’articolo 8 dell’allegato evidenzia alcune competenze specifiche, estremamente importanti. Quella di maggior interesse è fissata dalla lettera d), ai sensi della quale il Rup “dispone le esclusioni dalle gare”. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, dunque, di riportare in legge le conclusioni interpretative cui era giunta la giurisprudenza amministrativa. La scelta ha il vantaggio di chiarire una volta e per sempre la competenza ad escludere. Le decisioni dei giudici apparivano, infatti, forzate, perché una figura di responsabile del procedimento può adottare provvedimenti “negoziali”, capaci di costituire o estinguere posizioni giuridiche, solo se la legge lo preveda espressamente. Il dlgs 50/2016 non prevede questa espressa competenza ad escludere, ricavata dalle sentenze in modo, però, malcerto. L’allegato al nuovo codice risolverà ogni problema. L’articolo 8 si spinge oltre, prevedendo alla lettera g) che il Rup “adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa”. Qualora, quindi, il Rup abbia la qualifica apicale nella p.a., dirigente o in assenza di dirigenti, responsabile apicale, potrà anche quindi aggiudicare.
Nomina. L’allegato ricalca in gran parte le modalità di nomina fin qui conosciute. Il Rup va incaricato non in generale, ma dettagliatamente per ogni singola procedura di affidamento, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente.
Qualifica. Le funzioni del Rup assumono un maggior rilievo qualitativo. L’allegato, tuttavia, conferma che esso vada individuato tra i dipendenti di ruolo “anche non aventi qualifica dirigenziale”, sebbene molte delle funzioni svolte o che possono essergli attribuiti sono tipiche della qualifica dirigenziale.
Funzioni generali. A conferma che la funzione del Rup non è solo quella del responsabile del procedimento, l’allegato, all’articolo 7, specifica che “coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata”. Le funzioni del Rup sono meno direttamente operative (anche se l’allegato elenca moltissime incombenze ricadenti su tale figura, tra cui, per esempio, l’adozione dei codici unici di progetto), e più manageriali: individuazione di costi, tempistiche, risorse e distribuzione delle attività con coordinamento delle fasi.
Responsabili di specifiche fasi. Tra le competenze nuove, il Rup può chiedere alla stazione appaltante (ma, evidentemente, allo specifico dirigente competente) di incaricare uno specifico responsabile di procedimento da adibire alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, nonché di un responsabile per la fase di affidamento. In questo caso, quindi, le incombenze operative sono traslate a questi soggetti, mentre in capo al Rup “restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento”.
Supporto. Il Rup non solo si manifesta come figura di coordinamento dei responsabili del procedimento delle specifiche fasi, ma può anche coordinare ed avvalersi della struttura stabile a supporto che la stazione appaltante può istituire a seguito di sua richiesta , nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.
Funzioni residuali. Il tentativo di meglio specificare le funzioni del Rup si arena sulla previsione, ripetuta in molti articoli dell’allegato, secondo la quale “Il Rup esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Si tratta di funzioni “residuali” non ben coordinate con le funzioni in particolare dei dirigenti, a loro volta generali e residuali. Proprio questa assenza di coordinamento nella vigenza del d.lgs 50/2016 ha creato il contenzioso sulle competenze del Rup ad escludere le imprese dalle procedure.
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