Dario Ferrara
Annullato. Addio al contratto d’opera professionale fra l’avvocato e il cliente se il professionista non avvisa l’assistito che può avvalersi della mediazione civile. E ciò benché si tratti della mediazione facoltativa e dunque l’inadempimento del legale non ha conseguenze sulla procedibilità della domanda giudiziale. L’obbligo d’informazione, infatti, risulta in vigore fin dal 20 marzo 2010, data in cui è divenuto operativo il decreto legislativo 28/2010: non è stato toccato dalla sentenza costituzionale 272/12 né dal decreto legge 69/2013 che ha reintrodotto la conciliazione obbligatoria per una serie di controversie. L’informativa al cliente, poi, non può essere contenuta nella procura alle liti. È quanto emerge dall’ordinanza 35971/22, pubblicata il 7 dicembre dalla seconda sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso dell’avvocato: diventa definitiva la decisione che riconosce al legale soltanto un indennizzo a titolo d’ingiustificato arricchimento per aver difeso il condominio, prima nel procedimento per accertamento tecnico preventivo sui vizi di costruzione dell’edificio e poi nel giudizio di merito; in tutto meno di 2 mila euro, liquidati in base all’attività effettivamente svolta: stesura, notifica e iscrizione a ruolo dell’atto di citazione. Il contratto d’opera va annullato perché all’atto introduttivo del giudizio non è allegata l’informativa resa in forma scritta all’assistito sulla facoltà di avvalersi della mediazione civile. La Consulta con la sentenza 272/12 ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega l’articolo articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 e di conseguenza la norma per cui l’avvocato doveva informare l’assistito dei casi in cui il procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il dl “fare” ha reintrodotto la conciliazione obbligatoria, senza però innovare sul dovere dell’avvocato d’informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione e di fruire delle agevolazioni fiscali. Il giudice del merito richiama la «possibilità» della conciliazione e quindi si riferisce alla mediazione facoltativa. La procura alle liti, infine, ha una funzione e un oggetto diversi e non può identificarsi con l’informativa al cliente.

Dario Ferrara
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