UN’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CHE È INTERVENUTA SUL RICORSO DI UN AUTOMOBILISTA
di Adelaide Caravaglios
Spese processuali: il giudice dell’appello può decidere ex officio una loro modifica solo nelle ipotesi o di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, ovvero se esse siano state oggetto di uno specifico motivo di impugnazione; altrimenti, non può far nulla.

È quanto si evince nell’ordinanza n.ro 36395 del 2021 della VI-2 sezione civile della Corte di Cassazione, intervenuta sul ricorso di un automobilista: nei fatti, era accaduto che l’uomo, a seguito dello scoppio del pneumatico della sua autovettura, aveva perso il controllo del veicolo, il quale era andato a sbandare sul cordolo di recinzione di un cortile condominiale, senza tuttavia comportare danno alle persone; a seguito dell’incidente, alcuni passanti avevano chiamato il 118 ed il personale medico accorso aveva allertato i carabinieri anche perché il conducente «era assente». Quando costui si presentò presso la stazione dei carabinieri, dichiarando il proprio coinvolgimento in quanto autore del sinistro, i carabinieri lo accusarono di essersi allontanato dal luogo dell’incidente.

Ricorso per cassazione, lamentava la violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese, a fronte del fatto che, nel merito, era risultato che il giudice dell’appello si era «limitato ad applicare il principio di soccombenza».

Secondo i giudici di legittimità, invece, al caso di specie andava applicato il seguente principio di diritto: «il potere del giudice dell’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione». Dunque, dal momento che la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado non era stata oggetto di alcuna impugnativa, il giudice avrebbe dovuto provvedere soltanto in ordine alle spese di II grado.
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