In GU due decreti legislativi di recepimento della linea Ue in materia di reati finanziari
Più accessi ai conti e pagamenti immateriali a raggi x
di Maria Sole Betti
Conti bancari e informazioni finanziarie accessibili per le autorità, ma anche nuove condotte illecite in materia di strumenti di pagamento elettronici. Sono questi i nodi centrali della lotta al riciclaggio e alle frodi adottata nei due nuovi decreti legislativi n.184/2021 e n.186/2021 dell’8 novembre 2021, pubblicati in gazzetta ufficiale il 29 novembre scorso. Due dlgs che si prefiggono, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e perseguimento dei reati finanziari, l’ampliamento della platea di soggetti incaricati all’uso delle informazioni bancarie e finanziarie ma anche l’introduzione, con la modifica del Codice penale, di una nuova regolamentazione degli strumenti di pagamento immateriali.
In tema di informazioni finanziarie e bancarie, è il dlgs n.186/2021 di attuazione della direttiva Ue n. 2019/1153 a designare le autorità nazionali competenti all’uso dei dati relativi alla finanza, ai movimenti di fondi o alle relazioni finanziarie commerciali detenuti dall’unità di informazione finanziaria (Uif). Infatti, qualora necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, le informazioni finanziarie o le analisi Uif potranno essere richieste dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la direzione investigativa antimafia. Tali autorità potranno trasmettere tali dati anche alle autorità competenti di un altro stato membro, in presenza di una motivata richiesta avanzata, qualora tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare riciclaggio o finanziamento al terrorismo. L’art. 8 del dlgs affida poi la possibilità alla Uif, in casi urgenti ed eccezionali, di scambiare con le unità di informazione finanziaria di altri stati membri le informazioni finanziare pertinenti al trattamento o all’analisi di dati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo in maniera tempestiva e a condizioni di reciprocità.
Il decreto, inoltre, incarica l’ufficio nazionale per il recupero dei beni (Aro), la polizia giudiziaria, i servizi di contrasto alla criminalità organizzata, il ministero dell’interno, il capo della polizia, i questori e il direttore della direzione investigativa antimafia all’accesso dei dati contenuti nel registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Una platea di sette soggetti, abilitati ad accedere e consultare i conti bancari in caso di svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Quanto invece al trattamento dei dati personali, tutti i soggetti incaricati dal decreto all’accesso a queste tipologie di informazioni, pur designate e dunque competenti, sono sottoposti alla verifica della liceità della fruizione dei dati. Le autorità, infatti, saranno tenute a registrare in appositi file le richieste trasmesse e a conservarle per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione. Tali registrazioni dovranno contenere le coordinate del soggetto che ha avuto accesso alle informazioni e quelle del destinatario dei risultati della ricerca, nonché gli estremi del procedimento, l’oggetto della richiesta e le eventuali misure di esecuzione e dovranno essere messe a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.
Rispetto invece ai pagamenti digitali, è il dlgs n.184/2021 di attuazione della direttiva Ue 2019/713 a introdurre nuove regole su frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto punisce, con la modifica dall’art.493 ter e l’introduzione dell’art.493 quater del codice penale, l’indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento che abiliti il prelievo di denaro contante, l’acquisto di beni o la prestazione di servizi, introducendo però punizioni quanto alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita, trasporto o distribuzione di strumenti di pagamento immateriale diversi dai contanti e progettati per commettere reati.
I testo dei decreti su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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