Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato a seguito d’intervenuta prescrizione il procedimento proseguirà in sede civile per l’accertamento e la quantificazione dei danni conseguenti all’illecito penale. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.43690/2021 depositata il giorno 29/11/2021. Il caso di specie trae origine da una sentenza di improcedibilità emessa dalla corte di Appello di Venezia. In tali giudici ritenevano l’azione improcedibile non potendosi dare ad un azione fondata su di un atto di appello depositato oltre la scadenza del termine. Il difensore dell’imputato ricorreva allora per cassazione, ove deduceva anzitutto la tempestività del ricorso tanto da conseguirne la nullità della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie all’ imputato erano stati contestati tre diversi illeciti penali si trattava infatti del reato di minacce (art.612 cp) quello molestia o disturbo alle persone (art.660 cp) e infine quello di ingiuria (art.594 cp).

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Giunto all’esame degli ermellini risultava come nel corso del procedimento si fosse verificata la perdita di efficacia di tutte e tre le figure di reato. L’art 591 del codice penale, che sanziona il reato d’ingiuria era stato fatto di recente oggetto di depenalizzazione; mentre i due restanti illeciti si erano prescritti nel corso del procedimento. Per quel che riguardava l’ingiuria pertanto non restava agli ermellini che dichiararne l’intervenuta depenalizzazione e la conseguente estinzione. Parimenti dovrà essere dichiarata l’estinzione anche delle due restanti figure di reato per intervenuta prescrizione. Restava tuttavia il problema degli effetti civili che ne conseguivano. Sul punto osservano gli ermellini nella motivazione della sentenza in commento come quella penale non sia più la sede competente dovendosi traferire il procedimento ad altra sede. Ad essere competente sarà il giudice civile che assumerà l’onere di accertare e quantificare i danni conseguenti alla realizzazione dell’illecito penale.

Andrea Magagnoli
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