Quando i dati si possono trattare senza consenso e per quanto tempo. Le istruzioni per imprese, professionisti e PA
I CASI DI LEGITTIMO INTERESSE (quando i dati si possono trattare senza consenso)
Legittimo interesse, nelle leggi relative alla privacy, significa trattare dati senza bisogno del consenso (articolo 6, lett. f) del regolamento Ue sula privacy n. 2016/679, Gdpr).
Chi ha un legittimo interesse non deve chiedere il consenso per trattare i dati personali altrui.
Considerato che il consenso è molto pesante da gestire, poter fruire di uno strumento che permette di evitare alcuni carichi burocratici è un’opportunità per le imprese.
Gestire il consenso significa impegnare tempo, soldi e persone nella raccolta iniziale, nella annotazione delle revoche, nella verifica periodica della persistenza del consenso.
Se si pensa, poi, al fatto che la normativa non si accontenta di un consenso omnibus, ma vuole molteplici consensi, quanto appena detto si deve moltiplicare per il numero dei consensi che bisogna raccogliere.
Infine, per definizione, il consenso è sempre revocabile, senza nessuna necessità di giustificazione e, pertanto, è una base giuridica tendenzialmente molto precaria.
Oltre che possibile fonte di contenzioso: l’interessato può sempre contestare forma e sostanza del consenso, magari per invalidità derivata per difetto di informazioni dettagliate a monte.
Il legittimo interesse sgancia le imprese da questo vortice burocratico, ma le inserisce in un quadro in cui devono assumersi forti responsabilità: l’affrancamento da un pezzo della burocrazia (della enorme burocrazia, intesa come necessità di dotarsi di plurimi apparati documentali, cui espone la disciplina della privacy) si paga con l’assunzione di responsabilità nel dichiarare il legittimo interesse.
L’impresa deve dichiarare che un trattamento di dati è un suo legittimo interesse e che, quindi, non chiede il consenso.
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