EQUO COMPENSO E BONUS EDILIZI CAMBIANO L’EFFICACIA DELLE TABELLE PUBBLICATE DAL MINISTERO
di Michele Damiani
I parametri ministeriali per i compensi dei professionisti si avvicinano sempre di più al sistema delle tariffe, abolito dal combinato disposto della legge Bersani (legge 248/2006) e della legge 27/2012 (governo Monti). Questo grazie a una serie di provvedimenti approvati dai governi negli ultimi anni. Primo tra tutti la norma sull’equo compenso, che cita espressamente i parametri come punto di riferimento (e che sarà applicata, come affermato dal ministro del lavoro Andrea Orlando, nei bandi attivati nella cornice del Pnrr). Ma non solo, visto che i parametri sono presi a modello per definire la soglia di detraibilità dei compensi percepiti dai professionisti per le pratiche legate al 110% e agli altri bonus edilizi.
L’abolizione delle tariffe. L’eliminazione dei vincoli ministeriali per definire i compensi professionali è iniziata con la legge Bersani (legge 248/2006, conversione in legge del dl 223/2006) che ha disposto l’eliminazione dei minimi tariffari; l’articolo 2 , oltre a eliminare una serie di divieti in capo al professionista (come quello di svolgere pubblicità informativa sui titoli e le specializzazioni di cui è in possesso), stabilisce infatti l’abrogazione delle disposizioni legislative che prevedono «l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». La definitiva eliminazione è arrivata con il governo Monti (legge 27/2012, di conversione del dl 1/2012); ancor più esplicitamente, infatti, nel testo si può leggere che «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». La stessa legge stabiliva poi come, nel caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, il corrispettivo dovesse essere determinato facendo riferimento ai parametri stabiliti con un successivo decreto ministeriale.
Il decreto 140/2012. Il provvedimento con cui si è attuato quanto previsto dalla legge 27 è il dm 140/2012, che fissa i parametri per le seguenti professioni: avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell’area tecnica. Per le categorie non ricomprese è stato stabilito che il compenso debba essere liquidato in analogia con quanto previsto dal dm 140. Ad ogni modo, nel testo viene espressamente espresso che «in nessun caso le soglie numeriche indicate anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso… sono vincolanti per la liquidazione stessa». Solo per gli avvocati era previsto un aggiornamento delle tabelle ogni due anni (si veda altro articolo in pagina). Nonostante la disposizione transitoria per le professioni non ricomprese, nel 2013 è arrivato anche un decreto specifico per i consulenti del lavoro, il decreto 46/2013, che segue le stesse logiche del dm 140. In sostanza, entrambi i provvedimenti sono da utilizzare come riferimenti nel caso di mancato accordo tra le parti in merito al compenso da erogare al professionista incaricato. L’eventuale intervento dell’organo giurisdizionale, quindi, dovrà basarsi su quanto stabilito dai decreti. I professionisti dell’area tecnica si sono dovuti poi confrontare con un’ulteriore novità, ovvero l’approvazione del decreto parametri (dm del 17 giugno 2016, che andava a sostituire il precedente dm 143/2013) con il quale venivano definiti i valori su cui si dovevano basare le stazioni appaltanti per la determinazione dei compensi. Ingegneri, geometri, architetti e altri, quindi, hanno due provvedimenti di riferimento: il 140 in caso di mancato accordo tra le parti e intervento dell’organo giurisdizionale, il decreto parametri esclusivamente per le prestazioni relative a opere pubbliche.
La nuova vita dei parametri. Detto che i parametri non sono «in nessun caso vincolanti per la liquidazione», negli ultimi anni alcuni provvedimenti hanno rinforzato la loro posizione, avvicinandoli al vecchio sistema delle tariffe, ma con una nuova funzione. Prima fra tutte la norma sull’equo compenso (inserita nella manovra 2018, legge 205/2017), che stabilisce come il compenso debba essere, tra le altre cose, «conforme ai parametri ministeriali». Rispetto al passato, tuttavia, la norma istituisce una tutela diversa nei confronti del professionista, che interviene a valle e non a monte del processo di pattuizione di un compenso. Se con la vecchia formulazione il committente doveva fare riferimento ai parametri prima della proposta, offrendo un prezzo necessariamente «equo», ora il professionista può far rivalere i suoi diritti solo dopo aver accettato il contratto, quindi a valle del processo. La questione è tra le più dibattute in merito al ddl di rafforzamento dell’equo compenso approvato in prima lettura alla Camera lo scorso 13 ottobre e in queste settimane in discussione nelle varie commissioni al Senato; il nuovo testo, infatti, prevede una possibile sanzione deontologica anche per il professionista che accetta una proposta economica non equa. Il rischio denunciato dalle associazioni di categoria è quello di creare un cortocircuito che non farà altro che diminuire le segnalazioni e le denunce di mancato rispetto della norma. L’altra grande questione è l’ambito di applicazione: ad oggi, la misura obbliga al rispetto dell’equo compenso solo i «clienti forti», identificati in banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione (con l’esclusione degli agenti della riscossione). La richiesta di ordini e sindacati professionali è quella di estendere l’applicazione a tutti i committenti.
In ogni caso, nell’ordinamento italiano è presente una disposizione che stabilisce come il compenso del professionista debba essere conforme a dei parametri e sulla norma è in corso una discussione parlamentare per rafforzarla ulteriormente. Inoltre, come accennato, il ministro del lavoro ha annunciato che l’equo compenso sarà applicato in tutti i bandi che verranno attivati dal Pnrr. Un’ulteriore funzione dei parametri, infine, deriva anche dalle nuove normative sui bonus edilizi. Per il 110%, l’ecobonus e altre agevolazioni, le tabelle ministeriali vanno a definire infatti il limite di detraibilità dei compensi professionali per la gestione delle pratiche. Tutti i pagamenti superiori a quanto indicato dalle tabelle saranno quindi interamente a carico del beneficiario dell’agevolazione. Anche in questo caso, si introduce una tutela differente rispetto al passato, che non obbliga il committente a rispettare i parametri ma indica gli stessi come soglia per l’esenzione delle spese.
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