di Daniele Giombini
Un tema di grande rilevanza per il settore finanziario è quello dei requisiti di idoneità all’incarico da parte di esponenti di banche ed intermediari finanziari dopo il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n.169. L’ambito di applicazione del regolamento è particolarmente ampio comprendendo non solo banche, ma anche intermediari finanziari, società fiduciarie, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, confidi e sistemi di garanzia dei depositanti. Destinatari della nuova normativa sono poi tutti i componenti dell’organo amministrativo e di controllo, ma anche il direttore generale ed i responsabili delle principali funzioni aziendali. Parliamo di centinaia di posizioni.

I requisiti richiesti agli esponenti aziendali sono stati ridisegnati in termini più stringenti rispetto al passato, con la finalità di assicurare l’efficacia dei meccanismi di gestione e controllo tramite la selezione di individualità di alto profilo nei ruoli chiave aziendali. Ciò si riflette sull’ampiezza e modalità delle verifiche che l’organo di appartenenza dell’esponente aziendale è chiamato ad effettuare per accertare la sua idoneità alla carica. Il problema si pone in quanto, rispetto al passato, dette verifiche lasciano in molteplici casi notevoli spazi di apprezzamento.Accanto ai requisiti di onorabilità e professionalità già presenti nella previgente normativa (seppure rielaborati in termini più ampi), gli esponenti aziendali devono oggi soddisfare anche criteri di correttezza e competenza, che richiedono valutazioni in una certa misura discrezionali.
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Fonte: logo_mf