I ciclisti spesso dimenticano che la bicicletta è un veicolo e che anche a loro è richiesta la stessa cautela nella condotta di guida che per le auto
di Bianca Pascotto
La semplicità del mezzo non giustifica i comportamenti dei ciclisti che a volte, se non spesso, dimenticano che la bicicletta è un veicolo secondo le norme del codice della strada e in quanto tale, la condotta di guida richiesta per gli autoveicoli deve essere pretesa pure per le biciclette.
Il Tribunale di Ascoli Piceno lo ha precisato in una recente pronuncia sottolineando l’obbligo dei ciclisti al rispetto delle norme di circolazione imposte dal codice della strada e respingendo la domanda del ciclista infortunato ma inosservante delle regole di guida.
IL CASO
Tizio in sella al proprio velocipede attraversa la carreggiata con manovra di svolta a sinistra e viene investito da un ciclomotore che provenendo da tergo sulla medesima corsia non riesce ad evitarlo.
Cita quindi Caio e la sua compagnia RCA avanti il Tribunale di Ascoli Piceno, asserendo di essere stato tamponato mentre era in fase di svolta già presegnalata e chiede il risarcimento di danni quantificati nella somma di € 52.000.
I convenuti si costituiscono sostenendo l’esclusiva responsabilità in capo a Tizio il quale avrebbe svoltato a sinistra improvvisamente senza alcuna segnalazione e per tal condotta era stato pure contravvenzionato ai sensi dell’art. 154 cod. strada dagli agenti intervenuti.
Vengono escussi i testimoni e poi la vicenda passa nelle mani del Giudice.
CONDOTTA IMPRUDENTE NELL’UTILIZZO DELLA BICICLETTA. LA SOLUZIONE
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