MANOVRA 2022/ SONO STATE APPROVATE IN COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO LE MODIFICHE
di Cristina Bartelli
Niente visto di asseverazione o visto di conformità per i lavori edilizi al di sotto dei 10 mila euro. Per il cambio caldaia o condizionatore e altri interventi che rientrano nell’edilizia libera sono esclusi, dunque, i controlli preventivi introdotti dal decreto legge antifrodi (dl 157/21). I prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).
Sono queste alcune delle novità introdotte al meccanismo dei bonus edilizi con emendamenti e sub emendamenti al testo della manovra approvati tra lunedì notte e martedì all’alba in commissione bilancio del Senato. Le modifiche confluiranno in un maxi emendamento atteso in Senato giovedì 23 dicembre. Obiettivo dell’esecutivo sarebbe quello di approvare con il voto di fiducia il ddl di bilancio giovedì stesso, anche se non è possibile escludere ancora una coda venerdì 24 dicembre.
Modifiche all’antifrodi. Ok alle detrazioni per i costi sostenuti per visto di conformità e asseverazioni con le stesse aliquote dei lavori per cui si chiedono. La detrazione è esclusa, perché è escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione, per gli interventi di edilizia libera al di sotto della soglia dei 10 mila euro. Sono queste le modifiche al decreto legge antifrodi per alleggerire gli oneri sugli interventi minori. Si ricorda che lo stesso dl 157 è a sua volta emendamento alla legge di bilancio.
Prezzari, chiarito l’utilizzo. I prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate). Paolo Arrigoni, Lega, firmatario dell’emendamento osserva che: « Avevamo chiesto di affrontare le criticità emerse con la circolare 16/E/2021 emanata dall’Agenzie delle Entrate».
DETRAZIONE DEL 75% PER RIMUOVERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Salta il tetto Isee per le villette ma il bonus facciate cala al 60% dal 2022
Niente da fare per il bonus facciate la cui detrazione scema dal 90% al 60% a partire dal 2022. Bonus mobili con soglia ridotta da 16 mila euro a 10 mila euro per il 2022 ma con ulteriore e drastica riduzione a 5 mila euro per i due anni successivi. Saltano i requisiti, richiesti per le unifamiliari, dell’Isee e della prima casa e viene introdotta una detrazione del 75%, su soglie modulate, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e relativi impianti di automazione. Queste le principali novità introdotte dai vari emendamenti approvati che confluiranno in un maxiemendamento al disegno di legge di bilancio 2022 (AS 2448) all’esame del senato. Numerosi gli interventi di sistemazione delle disposizioni già introdotte nel disegno di legge di bilancio 2022, a partire dalla modifica dei commi, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, concernenti la ripartizione in quote annuali delle detrazioni inerenti all’installazione di impianti fotovoltaici, anche collocati su edifici pertinenziali, che si riduce da cinque a quattro; peraltro, la proroga al 2022 consente un riallineamento delle proroghe riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e agli interventi trainati che fruiscono del superbonus. La seconda modifica riguarda la situazione delle unifamiliari (villette) giacché non sono più richieste, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), le condizioni relative all’ottenimento di un Isee inferiore a 25 mila euro, di essere in possesso di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 30/09/2021 e che la detta unità abitativa sia destinata ad abitazione principale; la conseguenza è che la detrazione sarà fruibile anche dal prossimo anno per le seconde case, per i ruderi e per altre tipologie, nei limiti indicati dall’art. 119 del dl 34/2020. Sul tema delle villette, si rileva che è stata ridotta dal 60% al 30% la percentuale dei lavori realizzati alla data del prossimo 30 giugno, al fine di beneficiare della detrazione del 110% per tutte le spese relative ai detti interventi sostenute entro il 31/12/2020. Introdotto l’art. 119-ter, nel corpo del dl 34/2020, con il quale si prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel prossimo anno (1/1/2022 – 31/12/2022) destinate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione indicata, da ripartire in cinque quote annuali, spetta nella appena misura indicata (75%) che deve essere applicata a una spesa massima di euro 50 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti con proprio accesso autonomo all’esterno, di euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità collocate all’interno di un edificio composto da due a otto unità immobiliari e di euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità. Se è stato previsto il raddoppio della spesa su cui calcolare la detrazione del bonus mobili, attualmente fissata a 16 mila euro, che dal 2022 passa a 10 mila, e nei due anni successivi (2023 e 2024) si riduce ulteriormente a 5 mila, niente è stato previsto per il bonus facciate che, a questo punto, si riduce dal 90% al 60%.
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