È QUANTO SI RILEVA DALLA LETTURA COMBINATA DI DL ANTIFRODI E CIRCOLARI GDF E DELLE ENTRATE
Fabrizio G. Poggiani
Il concorso nella violazione è il rischio maggiore per i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti di imposta, anche edilizi, nelle varie ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Quanto appena indicato è chiaramente rilevabile dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nel dl 157/2021, in vigore dallo scorso 12 novembre, relativamente all’esercizio delle opzioni, di cui all’art.121 del dl 34/2020, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione «edilizia», dal comma 4, del nuovo art. 122-bis del dl 34/2020, nonché dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (circ. 16/E/2021) e dal Comando generale della Guardia di finanza (si veda, ItaliaOggi del 29/12/2021).

Preliminarmente, si rileva l’estensione del visto di conformità e dell’attestazione di congruità ai bonus ordinari (non 110%) con l’introduzione della possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di sospendere per trenta giorni gli effetti delle comunicazioni di opzione, in presenza di profili di rischio e, per i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, di cui all’art. 3 del dlgs 231/2007, di non poter procedere con l’acquisizione del credito, nei casi in cui ricorrono i presupposti, di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo, fermi restando gli obblighi ivi previsti. L’art. 3 del dlgs 231/2007 individua i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio (intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari e i prestatori dei servizi di gioco) mentre il comma 4 del nuovo art. 122-bis del dl 34/2020, dispone che i citati soggetti obbligati devono astenersi dall’acquisizione di crediti di imposta, sorti a fronte di opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del medesimo decreto, in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del dlgs 231/2007; si tratta delle ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) per operazioni sospette, con astensione dall’acquisizione anche nel caso di impossibilità oggettiva per eseguire l’adeguata verifica. Posta la pessima scrittura della norma (gli intermediari non sono cessionari e non procedono all’acquisto del credito), l’Agenzia delle entrate, nel fornire precisazioni sulle novità indicate (circ.16/E/2021), ha chiarito che, laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati, e ciò nonostante detti soggetti obbligati procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.

Sul punto è opportuno evidenziare che, stante quanto appena indicato, l’Agenzia delle entrate ha precisato, a suo tempo (circ. 180/E/1998), che, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, devono comunque sussistere i seguenti elementi costitutivi della fattispecie ovvero la presenza di una pluralità di soggetti agenti, la realizzazione di una fattispecie di reato, il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e l’elemento soggettivo, con la conseguenza che anche ai fini della relativa «valutazione», anche nel caso ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 35 e 42 del dlgs 231/2007, i detti elementi non possono non essere considerati. Stante il fatto che l’obiettivo del decreto antifrodi è quello di evitare che le detrazioni introdotte, anche dalle disposizioni emergenziali, siano monetizzate mediante l’utilizzo di capitali provenienti da attività illecite, appare di estrema importanza che i professionisti incaricati al rilascio del visto di conformità, eseguano l’adeguata verifica che consente di intercettare una serie di indici di anomalia dell’operazione, stante la necessaria profilazione dei clienti, acquisendo numerose informazioni utili anche per valutare l’operazione, come indicate dall’Agenzia delle entrate (circ. 16/E/2021) e dalla relazione illustrativa. È necessario tenere conto, quindi e soprattutto, dei rischi connessi con l’eventuale natura fittizia dei crediti, la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo con capitali di origine potenzialmente illecita e lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.
Fonte: