LA MISURA ERA IN DISCUSSIONE DAL 2019. RINVIO DEI TERMINI PER PARTI PREMATURI O INTERROTTI
di Michele Damiani
Adempimenti sospesi per i professionisti malati o vittime di infortunio, sia ricoverati in ospedale che a casa, per periodi di malattia superiori ai tre giorni. Tutela anche per i parti prematuri, nonché in caso di interruzione di gravidanza. Più tempo per inviare le comunicazioni, inoltre, nell’ipotesi di decesso del professionista. Anche se, comunque, nel caso di sospensione dei termini saranno dovuti gli interessi al tasso legale. La legge di bilancio porta in dote una importante novità per tutte le categorie che si interfacciano ogni mese con adempimenti e scadenze: è stato infatti approvato un emendamento che ingloba l’ormai famoso ddl sulla malattia dei professionisti, presentato ormai più di due anni fa (era l’agosto del 2019) dal senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, che più volte è stato discusso in Parlamento senza mai successo. Alla base della mancata approvazione, almeno fino ad oggi, si trovano motivazioni economiche: la ragioneria generale dello stato ha infatti sempre bloccato la norma, per la quale la legge di bilancio stanzia invece 21 milioni di euro all’anno.

Vengono quindi accolte le richieste più volte sollevate dai consigli nazionali di garantire una tutela al professionista in caso di malattia, che si traduce in una sospensione automatica dei termini di eventuali scadenze che arrivino proprio durante il periodo di degenza. La sospensione sarà garantita «in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità perma­nente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni», come si legge nell’emendamento. Le disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie professionali e a tutti i termini con «carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale». Al professionista non potrà essere imputata nessuna responsabilità per le scadenze da eseguire nei sessanta giorni al verificarsi dell’evento. La proroga sarà concessa solo se tra le parti esiste un mandato professionale antecedente alla data del ricovero.

I tempi dei rinvii. La norma identifica poi le varie fattispecie collegando ad esse le tempistiche dei rinvii; nel caso di malattia o infortunio i termini saranno sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla strut­tura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, considerando sempre periodi di degenza superiori ai tre giorni. Gli adempimenti sospesi dovranno poi essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di so­spensione.

La misura inoltre, come accennato, comprende anche i parti prematuri; in questo caso i termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista dovrà consegnare un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante: lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto e la copia dei mandati professionali dei propri clienti. Tutela anche per le interruzioni di gravidanza avvenute oltre il terzo mese; qui i termini saranno sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione del parto e la libera professionista dovrà inviare un certificato attestante lo stato di gravidanza, l’inizio e la data di interruzione della stessa. La sospensione dei termini si applica poi anche nell’ipotesi di decesso del libero professionista, sempre purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. In questo caso, lo stop sarà di sei mesi dalla data della morte. In presenza di false dichiarazioni, la pena va dai sei mesi ai due anni a cui si aggiunge una sanzione da 2.500 a 7.750 euro. Le sanzioni riguarderanno anche i soggetti che aiuteranno i professionisti a dichiarare il falso, come medici o altri operatori sanitari.

I professionisti esclusi. La norma è stata accolta con grande soddisfazione da parte delle categorie professionali. Non tutte però hanno gioito: l’Istituto nazionale dei tributaristi ha infatti sottolineato come la norma escluda i professionisti afferenti alla legge 4/2013 (tra cui i tributaristi), visto che come prerequisito è richiesta l’iscrizione all’albo professionale. L’Int ha parlato di una «profonda ingiustizia», su cui difficilmente però sarà possibile intervenire direttamente con questa legge di bilancio, visti i tempi stretti per l’approvazione della manovra.

Tutela estesa (ma condizionata) agli studi associati e alle Stp
Sospensione dei termini nei casi di infortunio o malattia del professionista applicabile anche agli studi associati o alle società tra professionisti. Nel caso di esercizio della libera professione in forma associata, la nuova tutela, inserita nella legge di bilancio 2022, sarà però applicabile solo se il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre o qualora il professionista ammalato o infortunato sia il responsabile nominativo dello svolgimento dell’incarico professionale con il cliente.

Perché scatti la sospensione dei termini degli adempimenti tributari a carico del cliente dello studio, singolo o associato, è necessaria, inoltre, la presenza tra le parti (libero professionista e cliente) di un mandato professionale avente data certa anteriore al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare del professionista.

Sono, in sintesi, alcune delle prescrizioni necessarie perché possa applicarsi la nuova tutela per i clienti degli studi professionali in caso di malattia o infortunio del libero professionista, inserita nella legge di bilancio 2022 grazie all’approvazione dell’emendamento che ha visto quale primo firmatario, il senatore Andrea de Bertoldi (FdI).

Nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente, si legge nella disposizione in commento, a causa della scadenza di un termine tributario stabilito a favore della pubblica amministrazione, da eseguirsi nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento a carico del libero professionista. L’evento che può portare alla suddetta sospensione dei termini è il ricovero in ospedale per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico. Sospensione dei termini anche in caso di cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale.

Alle suddette fattispecie il provvedimento equipara, al fine della sospensione degli adempimenti, anche il parto prematuro, l’interruzione di gravidanza avvenuta oltre il terzo mese e il decesso del libero professionista.

Le nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia non siano avvenute o correlate al lavoro. Per poter beneficiare della sospensione dei termini degli adempimenti tributari è necessario inviare una copia del mandato o dei mandati professionali, unitamente al certificato medico attestante la decorrenza dell’evento, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante del libero professionista, ai competenti uffici della pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate).

La documentazione potrà essere consegnata manualmente all’ufficio competente oppure inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

È prevista la possibilità che gli uffici della pubblica amministrazione, ai quali sono stati consegnati tali documenti, possano attivarsi richiedendo alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti dei liberi professionisti che richiedono la sospensione degli adempimenti.

di Andrea Bongi
Fonte:
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