DAL 1° GENNAIO IN VIGORE LA MODIFICA ALL’ART. 49 DEL DLGS N. 231/2007 CHE ABBASSA LA SOGLIAdi Luciano De Angelis
Attenzione alle fatture di 1.000 o più euro pagate in contanti, ai finanziamenti soci e ai prelevamenti dei soci in contanti dalle casse della società. Tutte queste operazioni diverranno inammissibili dal 1° gennaio 2022. Alle stesse particolare attenzione dovranno dedicare i tenutari delle contabilità ordinarie ma anche i revisori legali dei conti. È l’effetto delle disposizioni apportate agli artt. 49 e 63 del dlgs 231/07, dal comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del dl 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che dall’inizio del prossimo anno porranno a 999,99 euro il limite dei contanti trasferibili fra privati cittadini, società ed enti.

No a mille euro in contanti ma sì ai pagamenti a rate. Dal 1° gennaio 2022 tutti i trasferimenti in contanti in unica soluzione, a qualsiasi titolo effettuati, indipendentemente dalla causale (lecita) del passaggio di denaro e dal fatto che il trasferimento avvenga fra soggetti persone fisiche o giuridiche, saranno vietati se pari o superiori a 1.000 euro. Il valore «oggetto di trasferimento» di cui all’art. 49, comma 1 del dlgs 231/07, come ebbe a chiarire la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto 151/09, va inteso come valore «complessivamente da trasferire in unica soluzione», anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (es. contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), mentre nessun cumulo andrebbe a realizzarsi nel momento in cui il frazionamento, di tipo temporale, risulti connaturato all’operazione stessa, oppure sia conseguenza di un preventivo accordo fra le parti. Da un punto di vista operativo, quindi, si può considerare legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati importi anche complessivamente pari o superiori ai 1.000 euro, a condizione che il frazionamento in «rate» inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero risulti conseguenza della libertà contrattuale. Torna in auge un passaggio della circolare Mef del 16 gennaio 2012 n. 2 (la quale si riferiva ad un periodo storico in cui la soglia era stata posta pari a 1.000 euro) nella quale si leggeva: «L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. (…) Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione». Resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.

I problemi per i professionisti contabili. Problemi specifici potrebbero determinarsi sulla base della nuova soglia per i professionisti, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che operano in area contabile in particolare per i dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, ma anche tutti quei soggetti che ai sensi dell’art. 3, comma 4 del decreto (periti consulenti e altri soggetti) che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categorie di imprenditori e commercianti, Caf e Patronati. Tutti i soggetti, in altri termini, che gestiscono professionalmente la tenuta di contabilità ordinarie nei confronti dei propri clienti. In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o in rate ultrasoglia potrebbero essere oggetto di rilevazione, nell’ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti, il pagamento di amministratori o di altre spese, i prelievi di utili da parte dei soci.

Cosa cambia nel sistema sanzionatorio. Viene modificato l’art. 63 del dlgs 231/07. In pratica, per le violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale della sanzione passa da 2.000 a 1000 euro. Tale sanzione risulta applicabile sia a chi concretamente paga la cifra ultrasoglia sia a chi la riceve. Si ricorda che per le violazioni di cui all’art. 49, comma 1, l’art. 65, comma 9, ammette l’utilizzo dell’oblazione, ai sensi dell’art. 16 del dlgs 689/81, sia per i soggetti che commettono l’infrazione nel trasferimento di contanti e titoli al portatore, sia per chi, essendo a ciò tenuto, omette di comunicare tale irregolarità. L’istituto diverrà più conveniente per le irregolarità in tema di contanti nel momento in cui i minimi edittali passeranno da 2.000 a 1.000 euro. In questi casi, infatti, il costo dell’oblazione diminuirà rispettivamente da 4.000 a 2.000 euro.

Nulla cambia invece (incomprensibilmente) per chi omette di segnalare alla direzioni territoriali le irregolarità, come ad esempio i professionisti. In questi casi, infatti, le soglie edittali di chi omette la segnalazione (ai sensi dell’art. 63, comma 5) restano fissate da 3.000 a 15.000 euro. In questo caso oblare continuerà a costare 5.000 euro (1/3 del massimo) per chi, avendone l’obbligo, omette di segnalare l’irregolarità.
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