di Fabrizio G. Poggiani
Se viene accertato il concorso nella violazione, il fornitore che ha applicato lo sconto e/o il cessionario del credito relativo alla detrazione maggiorata del 110% rispondono solidalmente con il beneficiario. Per commercialisti e i professionisti tecnici, applicazione di sanzioni di natura amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.
Questi i rischi potenziali nell’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, come richiamati anche dal recente documento di prassi (circ. 24/E/2020) e come precisato nella recente audizione del 18 novembre scorso del direttore dell’Agenzia delle entrate e nel documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), sviluppato congiuntamente con la propria fondazione (Fnc).
Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità nell’applicazione della disciplina sul superbonus 110% sono stati chiariti, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nella recente circolare (circ. 24/E/2020) e nella risposta a una specifica interrogazione parlamentare (n. 5-04585/2020), ricordando che, ai fini del controllo si rendono applicabili le attribuzioni e i poteri indicati dagli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973.
L’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 9) ha confermato che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, sempre che, nei controlli eseguiti dall’Enea o dall’Agenzia delle entrate, il cessionario sia in buona fede, giacché il recupero della detrazione avviene nei confronti del beneficiario, salvo il concorso nella violazione. Su tale ultimo punto, nella recente audizione del direttore delle Entrate, è stato affermato che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta di provvede al recupero dell’importo della detrazione stessa, ai sensi del comma 5, dell’art. 121 del dl 34/2020, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del dpr 602/1973 e delle sanzioni per omesso o tardivo versamento, di cui all’art. 13 del dlgs. 471/1997.
È solo in presenza di concorso nella violazione, ai sensi del comma 1, dell’art. 9 del dlgs 472/1992, che scatta il recupero nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o sul cessionario; in tal caso, questi ultimi rispondono solidalmente della sanzione e della detrazione illegittimamente operata, nonché dei relativi interessi, ai sensi del comma 6, dell’art. 121 del dl 34/2020.
La conseguenza, quindi, è che i destinatari dei controlli sono sicuramente i beneficiari della detrazione che eseguono gli interventi e sostengono le relative spese mentre i fornitori e i cessionari, al di fuori dell’ipotesi di concorso, rispondono soltanto del non corretto utilizzo del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 8/08/2020 § 7).
Per la configurabilità del concorso, definizione che resta tuttora piuttosto generica e fumosa, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del contributo di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione; di fatto, viene sanzionata la concreta capacità di favorire la violazione stessa, come precisato con un datato documento di prassi (circ. 180/E/1998).
Con riferimento al rilascio del visto di conformità, i professionisti sono responsabili solo per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione (che si ricorda sono di natura meramente formale e non sostanziale o di merito) e, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione applicabile è di natura amministrativa e variabile tra euro 258 e 2.582, fatti salvi i casi di reiterazione che possono comportare sospensione e, addirittura, revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica.
Infine, al professionista tecnico che rilascia le asseverazioni e le attestazioni, anche in tal caso fatta salva la configurazione di un reato, si rende applicabile la specifica sanzione, di natura amministrativa e variabile da euro 2 mila a euro 15 mila, ai sensi del comma 14, dell’art. 119; i detti professionisti sono obbligati alla sottoscrizione di una polizza sulla responsabilità civile con un massimale minimo di 500 mila euro emessa da una impresa italiana, europea o di un paese dello spazio economico europeo (SEE), adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e/o da rilasciare, con l’ulteriore conseguenza che la non veridicità delle dette asseverazioni e/o attestazioni comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione maggiorata.
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